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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara illegittime tre disposizioni della Regione Basilicata: la proroga automatica delle concessioni per acque minerali e termali, la norma che consentiva il completamento di opere edilizie abusive e quella che escludeva dai tetti di spesa sanitaria le prestazioni rese a non residenti senza misure alternative di copertura.

Di cosa si tratta

Il collegato alla legge di stabilità 2018 della Basilicata conteneva norme su tre fronti: prorogava di sei mesi le concessioni per lo sfruttamento di acque minerali e termali; consentiva ai comuni di autorizzare il completamento di opere edilizie realizzate senza titolo; escludeva dal tetto di spesa regionale le prestazioni ambulatoriali rese a cittadini non residenti.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava gli artt. 38, 45, 47 e 74, comma 2, della legge della Regione Basilicata 29 giugno 2018, n. 11, in riferimento agli artt. 81 e 117, primo e secondo comma, lett. e) ed s), e terzo comma, della Costituzione, con norme interposte il d.P.R. n. 380 del 2001 (edilizia) e l’art. 1, comma 574, della legge n. 208 del 2015 (sanità).

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 38 (proroga delle concessioni termominerali), per violazione dell’art. 117, primo comma e secondo comma lett. e); dell’art. 47 (completamento di opere abusive), per violazione dell’art. 117, terzo comma; e degli artt. 45 e 74, comma 2 (tetti di spesa sanitaria), per violazione dell’art. 117, terzo comma, con assorbimento dell’art. 81.

Il principio

La proroga automatica delle concessioni viola la concorrenza e la libertà di stabilimento di matrice europea, anche se di breve durata, quando si somma ad altre proroghe. In materia edilizia la demolizione è la regola e il completamento dell’opera abusiva non è mai consentito. In materia sanitaria, la deroga ai tetti di spesa è ammessa solo con misure alternative che garantiscano l’invarianza finanziaria.

Domande e risposte

Perché la proroga di sei mesi è stata bocciata pur essendo breve?

Perché si sommava a una precedente proroga, consolidando un assetto concessorio in deroga e ostacolando senza soluzione di continuità l’ingresso di nuovi operatori, in contrasto con i principi di concorrenza europei e statali.

Una Regione può consentire di completare un’opera abusiva?

No: la legge statale pone come regola la demolizione o il ripristino e non ammette il completamento dell’opera abusiva, che porterebbe a compimento gli effetti dell’illecito.

Cosa serviva per escludere dai tetti le prestazioni ai non residenti?

Servivano misure alternative idonee a garantire l’invarianza dell’effetto finanziario, assenti nelle norme regionali, che si limitavano a richiamare le compensazioni tra Regioni.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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