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La Corte costituzionale dichiara illegittime diverse norme della legge di stabilità 2019 della Regione Molise: quelle che addossavano agli enti di provenienza il costo del personale «distaccato» (in realtà comandato), quella sulla mobilità del personale delle società partecipate e quella che limitava lo smaltimento di rifiuti speciali extraregionali. Respinge invece la censura sull’art. 10 (trattamento dell’amministratore ARSARP).
Di cosa si tratta
Lo Stato aveva impugnato più articoli della legge della Regione Molise 10 maggio 2019, n. 4. Il cuore della controversia riguardava il modo in cui la Regione gestiva il personale dei vari enti del «Sistema Regione Molise»: spostarlo da un ente all’altro lasciando però il costo a carico dell’ente di provenienza. La Corte chiarisce che, quando un dipendente viene utilizzato da un’amministrazione diversa, si tratta di «comando» e non di mero «distacco», con conseguente obbligo di rimborso.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava gli artt. 10, 15 (commi 2 lett. f, g, h e 3 lett. i), 16 (comma 1 lett. b, f, g) e 32 della legge reg. Molise n. 4 del 2019, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 97, 117, secondo comma, lett. l) ed s), e terzo comma, e 120, primo comma, della Costituzione. Come norme interposte venivano richiamati l’art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165 del 2001 (rimborso del personale comandato), l’art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016 (società partecipate) e gli artt. 182 e 182-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 (rifiuti).
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale: degli artt. 15, comma 2, lett. f) e g), e 16, comma 1, lett. f) e g) (oneri del personale a carico dell’ente di provenienza); dell’art. 15, comma 3, lett. i) (mobilità del personale delle società partecipate); degli artt. 15, comma 2, lett. h), e 16, comma 1, lett. b) (deroga ai limiti sugli incarichi dirigenziali); e dell’art. 32 (limite allo smaltimento di rifiuti speciali extraregionali), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s). Dichiara invece non fondata la questione sull’art. 10, perché il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale esclude oneri aggiuntivi.
Il principio
La disciplina del rapporto di lavoro pubblico, compresi i profili retributivi del comando, appartiene alla materia «ordinamento civile» di competenza esclusiva statale; l’art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165 del 2001 impone all’amministrazione utilizzatrice di rimborsare l’onere all’ente di provenienza. In materia di rifiuti speciali vige il principio di libera circolazione e di «rete integrata» di impianti, che osta ai divieti regionali.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra comando e distacco secondo la Corte?
Nel comando il dipendente, pur restando legato all’ente di appartenenza, è inserito nell’organizzazione di un’altra amministrazione; in tal caso la legge statale impone all’amministrazione utilizzatrice di rimborsare l’onere. La Regione non poteva qualificare l’istituto come distacco per lasciare il costo all’ente di provenienza.
Perché è stato bocciato il limite ai rifiuti speciali extraregionali?
Perché la tutela dell’ambiente è competenza esclusiva statale e il sistema di «rete integrata» degli impianti esige la libera circolazione dei rifiuti speciali sul territorio nazionale, mentre divieti e limitazioni valgono solo per i rifiuti urbani.
Cosa si è salvato della legge regionale?
L’art. 10 sul trattamento economico dell’amministratore unico dell’ARSARP: poiché l’incarico spetta a soggetti già dirigenti, vale il principio di onnicomprensività della retribuzione e non deriva alcun onere aggiuntivo, quindi nessuna violazione dell’obbligo di copertura.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni: ordinamento civile, coordinamento della finanza pubblica e tutela dell’ambiente.
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, regola del pubblico concorso.
- Art. 81 della Costituzione — obbligo di copertura finanziaria, parametro della censura respinta sull’art. 10.
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