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La Corte costituzionale dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato da un singolo senatore contro l’approvazione, con voto di fiducia, della legge di conversione del decreto sull’election day 2020. Il ricorso non indicava in modo specifico quali prerogative del parlamentare fossero state lese.
Di cosa si tratta
Nel 2020 il Senato approvò, con voto di fiducia, la legge di conversione del decreto-legge n. 26 del 2020 sulle consultazioni elettorali, che estendeva al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari il principio di concentrazione delle scadenze elettorali (il cosiddetto election day). Un senatore presentò alla Corte un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sostenendo che quell’iter avesse compresso le sue funzioni di parlamentare e chiedendo l’annullamento dell’indizione del referendum.
La questione di legittimità costituzionale
Più che una questione di legittimità di una norma, si trattava di un conflitto di attribuzione promosso da un singolo senatore contro Senato, Governo e Presidente della Repubblica. Il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 72 della Costituzione (procedimento legislativo) e delle proprie prerogative di parlamentare, asseritamente lese dal voto di fiducia e dall’inserimento di norme in materia referendaria.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il singolo parlamentare può sollevare conflitto solo se allega una «sostanziale negazione o un’evidente menomazione» delle proprie funzioni costituzionali, motivando la ridondanza delle violazioni dei principi invocati sulla propria sfera di attribuzioni. Il ricorso, invece, sovrapponeva critiche politiche e giuridiche disomogenee, non individuava l’atto lesivo né le specifiche prerogative violate, e ometteva ogni riferimento ai lavori parlamentari. L’istanza cautelare di sospensione del referendum è rimasta assorbita.
Il principio
Il conflitto di attribuzione del singolo parlamentare è ammissibile solo se il ricorrente dimostra in concreto quale propria prerogativa costituzionale sia stata sostanzialmente negata o evidentemente menomata. Coerenza dei contenuti e chiarezza della forma sono requisiti indispensabili dell’atto introduttivo; la posizione della questione di fiducia, di per sé, non è sindacabile.
Domande e risposte
Un singolo parlamentare può ricorrere alla Corte costituzionale?
Sì, ma solo a condizioni rigorose: deve allegare e motivare una sostanziale negazione o un’evidente menomazione delle proprie funzioni costituzionali, non un generico dissenso politico o procedurale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché non individuava l’atto lesivo né le specifiche attribuzioni del parlamentare che sarebbero state lese, mescolando valutazioni politiche e censure giuridiche disomogenee senza alcun riferimento ai lavori d’aula.
Il voto di fiducia ha leso le prerogative del senatore?
La Corte ricorda che la posizione della questione di fiducia, con la conseguente preclusione degli emendamenti, non è di per sé sindacabile ai fini dell’approvazione senza emendamenti di un disegno di legge.
Norme collegate
- Art. 72 della Costituzione — parametro invocato dal ricorrente sul procedimento legislativo
- Art. 77 della Costituzione — riguarda l’uso del decreto-legge, oggetto delle censure
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