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La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Regione Basilicata contro la legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari: una Regione non è un «potere dello Stato» legittimato a questo tipo di conflitto.
Di cosa si tratta
La Regione Basilicata contestava la riforma costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari (modifica degli artt. 56, 57 e 59 Cost.) e l’indizione del relativo referendum confermativo, lamentando di subire una diminuzione della propria rappresentatività in Senato pari al 57 per cento (passando da sette a tre senatori garantiti). Per farlo aveva scelto lo strumento del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione invocava la violazione di numerosi parametri (artt. 3, 48, 51, 57, 72, 77, 114, 138 e 139 Cost.), chiedendo l’annullamento degli atti di approvazione della legge costituzionale e di indizione del referendum, con sospensione cautelare. Il punto decisivo, però, era preliminare: stabilire se una Regione possa essere parte di un conflitto tra poteri dello Stato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni) non sono «poteri dello Stato» nell’accezione dell’art. 134 Cost.: pur concorrendo a formare la Repubblica ex art. 114, sono distinti dallo Stato e non possono promuovere conflitto tra poteri. Il ricorso non poteva nemmeno convertirsi in conflitto Stato-Regione, perché era ampiamente decorso il termine di decadenza di sessanta giorni. Una parte delle censure (sull’election day) eccedeva anche l’autorizzazione della Giunta regionale.
Il principio
La Regione non è un «potere dello Stato» legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri ai sensi dell’art. 134 Cost.: quando esercita le proprie attribuzioni non agisce come autorità costituente dello Stato. Lo strumento corretto per le Regioni è il diverso conflitto Stato-Regioni, soggetto a precisi termini di decadenza.
Domande e risposte
Una Regione può impugnare una riforma costituzionale davanti alla Corte?
Non attraverso il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato: la Regione non è un potere dello Stato in quel senso. Può semmai attivare il conflitto Stato-Regioni, nei limiti e nei termini propri di quello strumento.
Qual era la doglianza della Basilicata?
Sosteneva che la riduzione del numero dei senatori, abbassando da sette a tre il numero minimo garantito, le facesse perdere oltre metà della rappresentatività, con disparità rispetto ad altre Regioni.
Perché il ricorso non si è potuto «convertire»?
Perché, anche volendolo trattare come conflitto Stato-Regioni, era già scaduto il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera legislativa.
Norme collegate
- Art. 114 della Costituzione — definisce gli enti che compongono la Repubblica, distinti dallo Stato
- Art. 57 della Costituzione — oggetto della riforma sulla composizione del Senato su base regionale
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