Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla norma della Regione Sardegna contenuta in una variazione di bilancio in materia sanitaria, impugnata dallo Stato per asserita invasione di competenze statali.
Di cosa si tratta
La Sardegna aveva approvato una seconda variazione di bilancio contenente anche disposizioni in materia sanitaria. Lo Stato riteneva che una di queste disposizioni eccedesse le competenze regionali.
La questione di legittimità costituzionale
Lo Stato ha impugnato l’art. 1, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2019, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e all’art. 3, primo comma, dello Statuto speciale della Sardegna (legge cost. n. 3 del 1948), lamentando l’invasione della competenza statale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2019.
Il principio
La disposizione sanitaria contenuta nella variazione di bilancio sarda rientra nelle competenze regionali e non invade la sfera riservata allo Stato: la questione è stata respinta nel merito.
Domande e risposte
Quale norma era impugnata?
L’art. 1, comma 5, della legge regionale della Sardegna n. 16 del 2019, contenuta in una seconda variazione di bilancio con disposizioni in materia sanitaria.
Quale competenza statale era invocata?
Quella di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., letta insieme allo Statuto speciale della Sardegna.
Com’è finita?
La questione è stata dichiarata non fondata: la norma regionale è rimasta in vigore.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — invocato, nel secondo comma, lettera e), sulla competenza statale richiamata dallo Stato ricorrente.
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