Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulle norme del Jobs Act in materia di contratto a tutele crescenti, sollevate con riferimento a un licenziamento collettivo.
Di cosa si tratta
Il d.lgs. n. 23 del 2015 (Jobs Act) ha introdotto, per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dal marzo 2015, il contratto a tutele crescenti, modificando le conseguenze del licenziamento illegittimo, comprese le ipotesi di licenziamento collettivo.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Napoli, in un giudizio su un licenziamento collettivo, ha sollevato questioni sull’art. 1, comma 7, della legge n. 183 del 2014 e sugli artt. 1, 3 e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35, 38, 41, 76, 111, 10 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e alla Carta sociale europea.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’appello di Napoli.
Il principio
Le censure contro la disciplina del licenziamento collettivo nel regime delle tutele crescenti non superano il vaglio preliminare di ammissibilità: la Corte non è entrata nel merito, lasciando immutate le norme impugnate.
Domande e risposte
Cosa sono le tutele crescenti?
È il regime introdotto dal d.lgs. n. 23 del 2015 per i nuovi assunti a tempo indeterminato dal 2015, con tutele contro il licenziamento illegittimo crescenti in base all’anzianità.
La Corte ha bocciato il Jobs Act?
No. Ha dichiarato inammissibili le questioni, senza pronunciarsi nel merito: le norme restano in vigore.
Cosa significa «inammissibile»?
Che la Corte ha riscontrato ostacoli preliminari (ad esempio sulla rilevanza o sulla formulazione delle questioni) che le hanno impedito di esaminarne il merito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — invocato sul principio di uguaglianza e ragionevolezza.
- Art. 4 della Costituzione — richiamato sul diritto al lavoro.
- Art. 117 della Costituzione — evocato, nel primo comma, sul rispetto degli obblighi internazionali ed europei.
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