Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo all’impugnazione statale della legge della Provincia autonoma di Bolzano sulla valutazione ambientale. Il giudizio si è chiuso senza una decisione sul merito delle questioni.

Di cosa si tratta

Lo Stato aveva impugnato diverse disposizioni della legge provinciale di Bolzano sulla valutazione ambientale di piani, programmi e progetti (VAS, VIA e AIA), ritenendo che eccedessero le competenze provinciali e invadessero le competenze statali. Nel corso del giudizio sono però venuti meno i presupposti per la decisione di merito.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva promosso, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere m) ed s), della Costituzione, questioni di legittimità sugli artt. 16, 17, 18, 19 e 20 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 13 ottobre 2017, n. 17 (Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti), denunciando l’invasione delle competenze esclusive statali sui livelli essenziali delle prestazioni e sulla tutela dell’ambiente.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato estinto il processo, senza esaminare nel merito le questioni sollevate.

Il principio

Quando, nel corso del giudizio in via principale, vengono meno i presupposti del contendere — tipicamente per rinuncia al ricorso accettata o per modifica della normativa impugnata — il processo costituzionale si chiude con una dichiarazione di estinzione, senza pronuncia sul merito.

Domande e risposte

La legge provinciale è stata giudicata legittima?

No. La Corte non ha deciso nel merito: il processo si è estinto, quindi non c’è alcun giudizio sulla legittimità delle norme provinciali.

Cosa vuol dire «processo estinto»?

Significa che il giudizio si è chiuso per ragioni processuali sopravvenute, senza che la Corte si sia pronunciata sul contenuto delle questioni.

Quali competenze erano in discussione?

Quelle statali esclusive sui livelli essenziali delle prestazioni e sulla tutela dell’ambiente, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettere m) ed s), della Costituzione.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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