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La Corte costituzionale ha salvato le norme dell’Emilia-Romagna che mantenevano un’integrazione regionale al trattamento di fine servizio per i dipendenti già in servizio: in parte ha dichiarato le questioni inammissibili, in parte non fondate.
Di cosa si tratta
La Regione Emilia-Romagna riconosceva da tempo ai propri dipendenti un’integrazione regionale al trattamento di fine servizio (TFS). Pur abrogando la legge istitutiva, aveva fatto salva questa integrazione per i dipendenti già in servizio con almeno un anno di anzianità.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, nel giudizio di parificazione del rendiconto 2018, ha sollevato questioni sugli artt. 1 e 8 della legge reg. n. 58 del 1982, sull’art. 15, comma 3, della legge reg. n. 2 del 2015 e sull’art. 8 della legge reg. n. 13 del 2016, in riferimento agli artt. 3, 36, 81, 97, 117 e 119 della Costituzione, lamentando invasione di competenze statali (previdenza e ordinamento civile) e difetto di copertura finanziaria.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni riferite agli artt. 3, 36, 117, terzo comma, e 119 Cost. e quella sull’art. 8, comma 1, in riferimento all’art. 81; ha dichiarato non fondate le questioni riferite all’art. 117, secondo comma, lettere l) e o), e quelle sulla copertura finanziaria ex art. 81, terzo comma, Cost.
Il principio
L’integrazione regionale al trattamento di fine servizio già riconosciuta ai dipendenti in servizio resiste al vaglio costituzionale: le norme regionali che la mantengono non invadono le competenze statali né violano l’obbligo di copertura finanziaria.
Domande e risposte
Cosa decideva la Corte dei conti?
Stava effettuando la parificazione del rendiconto regionale 2018 e, dubitando della legittimità delle spese per il TFS integrativo, ha sollevato la questione invece di parificare i relativi capitoli.
L’integrazione è stata cancellata?
No. Le norme che la mantenevano per i dipendenti già in servizio sono state salvate: le questioni sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte non fondate.
Perché alcune questioni sono inammissibili?
Per profili di motivazione e di rilevanza non superati dal giudice rimettente su singoli parametri, come gli artt. 3 e 36 Cost.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — evocato come parametro di uguaglianza e ragionevolezza, la relativa questione è stata dichiarata inammissibile.
- Art. 81 della Costituzione — richiamato per l’obbligo di copertura finanziaria della spesa regionale.
- Art. 117 della Costituzione — invocato sul riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di previdenza e ordinamento civile.
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