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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, su una norma della Regione Siciliana.
Di cosa si tratta
In un giudizio del lavoro instaurato contro l’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP) e altri, il Tribunale di Siracusa ha dubitato della legittimità costituzionale di una disposizione regionale siciliana.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3, secondo periodo, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2014, come modificato dalla legge reg. Siciliana n. 8 del 2016, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Siracusa.
Il principio
In assenza dei presupposti processuali necessari, la Corte non può pronunciarsi sul merito delle censure e dichiara inammissibili le questioni sollevate dal giudice rimettente.
Domande e risposte
Chi ha sollevato la questione?
Il Tribunale ordinario di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, in un giudizio relativo a personale dell’IRSAP.
Cosa significa l’esito di inammissibilità?
La Corte non ha esaminato nel merito le censure: le questioni sono state respinte per ragioni di carattere preliminare e processuale.
Quali parametri erano invocati?
Gli artt. 3, 36, primo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, tra i parametri invocati dal giudice del lavoro.
- Art. 36 della Costituzione — diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente, parametro della questione.
- Art. 117 della Costituzione — competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile (secondo comma, lettera l), parametro invocato.
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