Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Governo su norme della Regione Calabria in materia di tutela degli alberi monumentali e dei boschi.
Di cosa si tratta
La Regione Calabria aveva modificato la propria legge sulla tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti e della flora di pregio. Il Governo ha impugnato alcune di queste disposizioni davanti alla Corte costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 13, e 2, commi 4, 5 e 6, della legge reg. Calabria 16 dicembre 2019, n. 56, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Il principio
Il ricorso statale in via principale che non rispetti i requisiti necessari di chiarezza e specificità delle censure non consente alla Corte di esaminare il merito, con conseguente declaratoria di inammissibilità.
Domande e risposte
Chi aveva impugnato la legge regionale?
Il Presidente del Consiglio dei ministri (il Governo), con ricorso in via principale contro la legge della Regione Calabria n. 56 del 2019.
Quale è stato l’esito?
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, senza decidere nel merito: le norme regionali restano in vigore.
Quale parametro era invocato?
L’art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — è il parametro sul riparto di competenze, in particolare la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (secondo comma, lettera s), invocato dal Governo.
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