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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti su norme della Regione Siciliana in materia di trattamento previdenziale.
Di cosa si tratta
Nel corso di un giudizio davanti alla Corte dei conti per la Regione Siciliana, relativo a un trattamento erogato dal Fondo pensioni Sicilia, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale di alcune norme regionali siciliane.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2014 e dell’art. 1, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 28 del 2016, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti.
Il principio
Le norme regionali siciliane impugnate in materia previdenziale non contrastano con i principi di eguaglianza, di proporzionalità della retribuzione, di adeguatezza dei mezzi previdenziali e di capacità contributiva invocati dal giudice rimettente.
Domande e risposte
Chi ha sollevato la questione?
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, nel corso di un giudizio relativo al Fondo pensioni Sicilia.
Quale è stato l’esito?
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni: le norme regionali restano in vigore.
Quali parametri erano invocati?
Gli artt. 3, 36, primo comma, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, tra i parametri invocati dalla Corte dei conti.
- Art. 36 della Costituzione — diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente, parametro della questione.
- Art. 38 della Costituzione — diritto alla previdenza e all’assistenza (secondo comma), parametro invocato in materia previdenziale.
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