Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 108 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, che estendeva un’indennità economica agli autisti di rappresentanza, per violazione della competenza statale in materia di ordinamento civile. Ha invece respinto le censure sulle altre norme impugnate in materia di graduatorie concorsuali.

Di cosa si tratta

La legge multisettoriale del Friuli-Venezia Giulia conteneva più disposizioni sul pubblico impiego regionale: modalità di utilizzo delle graduatorie concorsuali e attribuzione di un’indennità economica a particolari categorie di personale. Il Governo ha contestato che queste norme regionali invadessero ambiti riservati alla legge statale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 107, comma 1, lettera b), 108, 109 e 112, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97 e 117, secondo comma, lettere l) e m), e terzo comma, della Costituzione (tra cui ordinamento civile e livelli essenziali delle prestazioni).

La decisione della Corte

Riservata a separata pronuncia la decisione sulle altre questioni, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 108 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019; ha invece dichiarato non fondate le questioni relative agli artt. 107, comma 1, lettera b), 109 e 112, comma 1.

Il principio

La disciplina del trattamento economico del personale, incluse le indennità retributive, rientra nell’ordinamento civile, riservato alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.); la Regione non può introdurre autonomamente nuove voci di indennità in contrasto con tale riparto.

Domande e risposte

Quale norma regionale è stata annullata?

L’art. 108 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, che attribuiva un’indennità agli autisti di rappresentanza.

Le altre disposizioni sono state colpite?

No. Le questioni sugli artt. 107, comma 1, lettera b), 109 e 112, comma 1, in materia di graduatorie concorsuali, sono state dichiarate non fondate.

Perché l’indennità viola la Costituzione?

Perché il trattamento economico del personale attiene all’ordinamento civile, materia di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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