Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 108 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, che estendeva un’indennità economica agli autisti di rappresentanza, per violazione della competenza statale in materia di ordinamento civile. Ha invece respinto le censure sulle altre norme impugnate in materia di graduatorie concorsuali.
Di cosa si tratta
La legge multisettoriale del Friuli-Venezia Giulia conteneva più disposizioni sul pubblico impiego regionale: modalità di utilizzo delle graduatorie concorsuali e attribuzione di un’indennità economica a particolari categorie di personale. Il Governo ha contestato che queste norme regionali invadessero ambiti riservati alla legge statale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 107, comma 1, lettera b), 108, 109 e 112, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97 e 117, secondo comma, lettere l) e m), e terzo comma, della Costituzione (tra cui ordinamento civile e livelli essenziali delle prestazioni).
La decisione della Corte
Riservata a separata pronuncia la decisione sulle altre questioni, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 108 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019; ha invece dichiarato non fondate le questioni relative agli artt. 107, comma 1, lettera b), 109 e 112, comma 1.
Il principio
La disciplina del trattamento economico del personale, incluse le indennità retributive, rientra nell’ordinamento civile, riservato alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.); la Regione non può introdurre autonomamente nuove voci di indennità in contrasto con tale riparto.
Domande e risposte
Quale norma regionale è stata annullata?
L’art. 108 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, che attribuiva un’indennità agli autisti di rappresentanza.
Le altre disposizioni sono state colpite?
No. Le questioni sugli artt. 107, comma 1, lettera b), 109 e 112, comma 1, in materia di graduatorie concorsuali, sono state dichiarate non fondate.
Perché l’indennità viola la Costituzione?
Perché il trattamento economico del personale attiene all’ordinamento civile, materia di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Parametro centrale: ordinamento civile e livelli essenziali, di competenza esclusiva statale (comma 2, lett. l e m).
- Art. 97 della Costituzione — Invocato per i principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione.
- Art. 51 della Costituzione — Invocato in relazione all’accesso ai pubblici uffici tramite le graduatorie concorsuali.
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