Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte ha dichiarato incostituzionali gli artt. 1 e 2 (e, di conseguenza, 3, 4 e 5) della legge della Regione Marche n. 29 del 2019, che fissavano una distanza minima di 5 km degli impianti di combustione dei rifiuti dai centri abitati. La disciplina dei criteri di localizzazione di tali impianti rientra nella tutela dell’ambiente, materia di competenza esclusiva statale.
Di cosa si tratta
La Regione Marche aveva introdotto criteri propri per individuare dove collocare gli impianti di combustione del combustibile solido secondario (CSS) e dei rifiuti, imponendo in particolare una distanza minima di 5 chilometri dai centri abitati e dalle «funzioni sensibili» (scuole, asili, ospedali). Il Governo ha impugnato la legge davanti alla Corte costituzionale, ritenendo che la Regione avesse invaso la competenza dello Stato e aggirato una precedente decisione della stessa Corte (sentenza n. 142 del 2019).
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1 e 2 della legge reg. Marche n. 29 del 2019 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza esclusiva statale) e all’art. 136 Cost. (per asserita elusione del giudicato costituzionale formatosi con la sentenza n. 142 del 2019).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge reg. Marche n. 29 del 2019 e, in via consequenziale, degli artt. 1, 3, 4 e 5. Ha invece dichiarato inammissibile la questione sull’art. 1 sollevata in riferimento all’art. 117 Cost. e non fondata la questione sull’art. 2 sollevata in riferimento all’art. 136 Cost.
Il principio
La fissazione dei criteri di localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, comprese le distanze minime dai centri abitati, attiene alla tutela dell’ambiente, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.; la Regione non può introdurre vincoli localizzativi autonomi non previsti dalla normativa statale.
Domande e risposte
Quale legge regionale è stata dichiarata incostituzionale?
La legge della Regione Marche 18 settembre 2019, n. 29, sui criteri di localizzazione degli impianti di combustione dei rifiuti e del CSS, negli artt. 1, 2, 3, 4 e 5.
Perché la Regione non poteva imporre la distanza di 5 km?
Perché la definizione dei criteri di localizzazione degli impianti di rifiuti attiene alla tutela dell’ambiente, materia di competenza esclusiva dello Stato; la Regione può intervenire solo sulla base dei criteri generali dettati dalla normativa statale.
La Corte ha accolto anche la censura sull’art. 136 Cost.?
No. La questione relativa alla presunta elusione del giudicato costituzionale (art. 136 Cost.) è stata dichiarata non fondata; l’illegittimità è stata pronunciata sotto il profilo del riparto di competenze.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — È il parametro su cui si fonda l’illegittimità: la tutela dell’ambiente è competenza esclusiva statale (comma 2, lett. s).
- Art. 136 della Costituzione — Invocato per l’asserita elusione del giudicato costituzionale; la relativa censura è stata respinta.
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