Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 64 della legge della Regione Veneto n. 30 del 2016, sollevate dal TAR Veneto, e ha dichiarato inammissibili gli interventi di alcune associazioni e di un privato nel giudizio.

Di cosa si tratta

La controversia riguardava una disposizione veneta in materia edilizia, contestata davanti al TAR del Veneto da alcuni privati nei confronti di un Comune. Si discuteva se la norma regionale invadesse competenze statali o violasse principi costituzionali in materia di enti locali.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 64 della legge reg. Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (collegato alla legge di stabilità regionale 2017), in riferimento agli artt. 3, 5, 114, secondo comma, 117, commi secondo, lettera l), e sesto, e 118 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi spiegati dall’Anci Veneto, dall’Ance Veneto e da un privato, e ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 64 della legge reg. Veneto n. 30 del 2016 rispetto a tutti i parametri evocati.

Il principio

La disposizione regionale veneta è stata ritenuta conforme alla Costituzione: le censure relative al riparto di competenze tra Stato e Regioni e alla posizione degli enti locali non sono state accolte, e gli interventi delle associazioni e del privato sono stati dichiarati inammissibili.

Domande e risposte

Come si è conclusa la decisione?

La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni sull’art. 64 della legge regionale veneta, ritenendolo conforme alla Costituzione.

Perché gli interventi sono stati dichiarati inammissibili?

Perché l’Anci Veneto, l’Ance Veneto e il privato non avevano i requisiti richiesti per intervenire nel giudizio incidentale davanti alla Corte costituzionale.

Cosa comporta una pronuncia di «non fondatezza»?

Comporta che la norma impugnata resta in vigore: la Corte ha esaminato i dubbi sollevati e li ha respinti, senza dichiarare alcuna illegittimità.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.