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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 64 del 2017: è legittimo richiedere, per l’assunzione con contratto locale dei docenti nelle scuole italiane all’estero, la previa residenza nel paese ospitante da almeno un anno.

Di cosa si tratta

Le scuole italiane all’estero possono assumere personale docente con contratto «locale». La norma censurata richiede, come requisito, che l’interessato risieda già da almeno un anno nel paese ospitante. Il caso nasceva da un ricorso al TAR Lazio promosso da un sindacato della scuola.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza-ter, ha sollevato la questione sull’art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 64 del 2017, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, lamentando che il requisito della previa residenza fosse irragionevole e lesivo dell’accesso ai pubblici uffici.

La decisione della Corte

La Corte ha respinto la censura. Ha contestualizzato il requisito nel disegno complessivo di reclutamento dei docenti locali, ritenendolo funzionale alle esigenze gestionali del sistema e idoneo a rafforzare il legame della scuola con il contesto locale, in conformità ai principi degli artt. 51 e 97 Cost. La questione è stata dichiarata non fondata.

Il principio

Il requisito della previa residenza annuale nel paese ospitante per l’assunzione con contratto locale dei docenti delle scuole italiane all’estero è ragionevole e conforme ai principi sull’accesso ai pubblici uffici e sul buon andamento, essendo funzionale alle esigenze gestionali del sistema e all’integrazione nel contesto locale.

Domande e risposte

Cosa richiede l’art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 64 del 2017?

Richiede, per l’assunzione con contratto locale dei docenti nelle scuole italiane all’estero, la previa residenza nel paese ospitante da almeno un anno.

Perché il requisito è stato ritenuto legittimo?

Perché funzionale alle esigenze gestionali del sistema delle scuole all’estero e idoneo a rafforzare il legame con il contesto locale, in linea con gli artt. 51 e 97 Cost.

Il requisito viola l’accesso ai pubblici uffici?

No: la Corte lo ha ritenuto conforme ai principi dell’art. 51 Cost. sull’accesso all’impiego pubblico e dell’art. 97 sul buon andamento.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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