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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015 (Jobs Act), nella parte in cui fissava in modo rigido l’indennità per il licenziamento affetto da vizi formali o procedurali, agganciandola solo all’anzianità di servizio.

Di cosa si tratta

Per i licenziamenti viziati sotto il profilo formale o procedurale, il «contratto a tutele crescenti» prevedeva un’indennità pari a una mensilità per ogni anno di servizio. Questo automatismo non consentiva al giudice di adeguare la somma alle circostanze del caso concreto.

La questione di legittimità costituzionale

I Tribunali di Bari e di Roma, in funzione di giudici del lavoro, hanno sollevato la questione sull’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 24 e 35, primo comma, della Costituzione, lamentando la rigidità del criterio di calcolo dell’indennità.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha accolto le censure. Ha ritenuto che l’importo rigidamente ancorato alla sola anzianità di servizio lede il canone di ragionevolezza e la tutela del lavoro, e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma limitatamente alle parole che fissavano l’indennità in misura predeterminata. Restano assorbite le censure sull’art. 24 Cost.

Il principio

L’indennità per il licenziamento con vizi formali non può essere rigidamente determinata in funzione della sola anzianità di servizio: il giudice deve poterla modulare, entro i limiti minimo e massimo, considerando anche la gravità delle violazioni, le dimensioni dell’impresa e il comportamento delle parti.

Domande e risposte

Cosa prevedeva l’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015?

Per i licenziamenti con vizi formali o procedurali, fissava un’indennità pari a una mensilità per ogni anno di servizio, ancorata alla sola anzianità.

Perché è stata dichiarata illegittima?

Perché l’importo rigido legato alla sola anzianità di servizio è stato ritenuto contrario alla ragionevolezza e alla tutela del lavoro.

Come deve calcolarsi ora l’indennità?

Il giudice parte dall’anzianità di servizio ma può ponderare, entro i limiti minimo e massimo, anche la gravità delle violazioni, le dimensioni dell’impresa e il comportamento delle parti.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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