Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 19 del d.l. n. 148 del 2017 (convertito nella legge n. 172 del 2017), in materia di intermediazione dei diritti d’autore: la norma non è estranea all’oggetto del decreto-legge.

Di cosa si tratta

Il caso riguardava una disposizione del «decreto fiscale» del 2017 che interveniva sull’attività di intermediazione del diritto d’autore. La vicenda originava da un giudizio davanti al TAR Lazio che coinvolgeva la SIAE e l’AGCOM.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato la questione sull’art. 19 del d.l. n. 148 del 2017, in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione, lamentando l’eterogeneità della disposizione rispetto al contenuto e alle finalità del decreto-legge.

La decisione della Corte

La Corte ha respinto la censura. Ha rilevato che il d.l. n. 148 del 2017 abbraccia un ampio quadro di misure — finanziarie e per esigenze indifferibili in più ambiti, tra cui imprese e cultura — e che l’art. 19 vi si inserisce coerentemente, riguardando attività di intermediazione sul diritto d’autore. Le questioni sono state dichiarate non fondate.

Il principio

Una disposizione inserita in un decreto-legge non è costituzionalmente illegittima per eterogeneità quando si colloca all’interno delle linee d’intervento del provvedimento: l’art. 19, in materia di diritto d’autore, rientra negli ambiti «imprese e cultura» del decreto.

Domande e risposte

Cosa lamentava il TAR Lazio?

Che l’art. 19, in materia di intermediazione del diritto d’autore, fosse estraneo all’oggetto e alle finalità del decreto-legge, in violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost.

Perché la Corte ha respinto la censura?

Perché il decreto conteneva un ampio quadro di misure, anche in materia di imprese e cultura, e l’art. 19 vi si inseriva coerentemente.

Quando una norma in un decreto-legge è eterogenea?

Quando non è omogenea rispetto all’oggetto e alle finalità dell’intervento, specie se introdotta in sede di conversione; non era questo il caso.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.