Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 3, comma 1, lettera a), numero 1), del d.lgs. n. 147 del 2017, che richiedeva agli stranieri il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo come requisito per il reddito di inclusione.
Di cosa si tratta
Il reddito di inclusione (ReI) era una misura nazionale di contrasto alla povertà. La norma censurata subordinava l’accesso degli stranieri al possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il caso nasceva da una controversia davanti al giudice del lavoro di Bergamo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Bergamo, sezione lavoro, ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 2, 3, 31, 38 e 117 della Costituzione, nonché in relazione alla CEDU e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, lamentando una discriminazione a danno degli stranieri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Il giudice rimettente non aveva considerato la disciplina transitoria che, dal 2019, aveva sostituito il reddito di inclusione con il reddito di cittadinanza, omettendo ogni argomentazione sulla perdurante applicabilità della norma censurata nei giudizi pendenti: ciò si traduce in un difetto di motivazione sulla rilevanza.
Il principio
L’omessa motivazione del giudice rimettente sulla rilevanza della questione — in particolare sull’applicabilità della norma abrogata ai giudizi pendenti alla luce della disciplina transitoria — comporta l’inammissibilità delle questioni.
Domande e risposte
Cos’era il reddito di inclusione?
Era una misura nazionale di contrasto alla povertà (ReI), poi sostituita dal reddito di cittadinanza a partire dal 2019.
Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?
Perché il giudice rimettente non aveva motivato sulla rilevanza, omettendo di considerare la disciplina transitoria e la perdurante applicabilità della norma ai giudizi pendenti.
La Corte ha deciso sul merito della discriminazione?
No: l’inammissibilità ha precluso l’esame del merito delle censure sulla disparità di trattamento a danno degli stranieri.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — parametro evocato sui diritti inviolabili e i doveri di solidarietà
- Art. 3 della Costituzione — parametro evocato sull’eguaglianza
- Art. 38 della Costituzione — parametro evocato sull’assistenza sociale
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