Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il termine di sole ventiquattro ore per proporre reclamo al tribunale di sorveglianza contro i provvedimenti sui permessi premio, sostituendolo con il termine di quindici giorni. Il termine troppo breve comprimeva irragionevolmente il diritto di difesa del detenuto.
Di cosa si tratta
I permessi premio sono uno strumento di reinserimento del detenuto. La legge prevedeva, per impugnare i relativi provvedimenti, lo stesso brevissimo termine di ventiquattro ore stabilito per i permessi di necessità, istituti però diversi: un tempo insufficiente per articolare un’impugnazione e ottenere assistenza tecnica.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione, sezione prima penale, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 30-bis, comma 3, in relazione all’art. 30-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione, nella parte in cui fissa in ventiquattro ore il termine per il reclamo in materia di permessi premio.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30-ter, comma 7, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui — mediante rinvio all’art. 30-bis — prevede che il provvedimento sui permessi premio è soggetto a reclamo entro ventiquattro ore dalla comunicazione, anziché entro quindici giorni.
Il principio
Il termine di ventiquattro ore per impugnare i provvedimenti sui permessi premio è costituzionalmente illegittimo perché comprime irragionevolmente il diritto di difesa del detenuto; il termine va portato a quindici giorni, coerentemente con la diversa natura e funzione rieducativa dell’istituto.
Domande e risposte
Qual era il problema del termine di 24 ore?
Era troppo breve per consentire al detenuto di articolare compiutamente i motivi di reclamo e di ottenere l’assistenza di un difensore, comprimendo irragionevolmente il diritto di difesa garantito dalla Costituzione.
Quale termine si applica ora?
Per effetto della sentenza, il reclamo contro i provvedimenti sui permessi premio va proposto entro quindici giorni dalla comunicazione, e non più entro ventiquattro ore.
Perché permessi premio e permessi di necessità vanno trattati diversamente?
Perché sono istituti diversi: i permessi premio sono funzionali al percorso rieducativo del detenuto, e per la loro impugnazione è irragionevole imporre lo stesso termine brevissimo previsto per i permessi di necessità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza, violato dall’equiparazione di istituti diversi.
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa, irragionevolmente compresso dal termine di 24 ore.
- Art. 27 della Costituzione — Funzione rieducativa della pena, cui sono funzionali i permessi premio.
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo e parità tra le parti, evocato a sostegno della questione.
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