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Con la sentenza n. 194 del 2020 la Corte costituzionale ha deciso una serie di questioni promosse dallo Stato su più leggi di stabilità della Regione Siciliana, dichiarandone alcune illegittime e respingendo le altre.

Di cosa si tratta

Le leggi di stabilità e collegate della Regione Siciliana (leggi reg. n. 8 del 2018, n. 1 del 2019 e n. 17 del 2019) contenevano disposizioni in materia di personale — tra cui il transito di lavoratori del bacino «Emergenza Palermo» (ex PIP) alla società partecipata Resais spa — e di equilibrio di bilancio.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale gli artt. 64 e 75 della legge reg. n. 8 del 2018, gli artt. 23 e 31 della legge reg. n. 1 del 2019 e l’art. 22 della legge reg. n. 17 del 2019, in riferimento a vari parametri, tra cui l’art. 117 della Costituzione (in particolare la competenza statale in materia di ordinamento civile) e l’art. 81 sull’equilibrio di bilancio.

La decisione della Corte

La Corte ha accolto alcune censure, dichiarando l’illegittimità costituzionale di parte delle norme impugnate, e ha respinto le altre, dichiarandole non fondate — talune nei sensi di cui in motivazione — in riferimento, tra l’altro, agli artt. 81, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione.

Il principio

Le Regioni, anche a statuto speciale, non possono invadere la competenza statale in materia di ordinamento civile disciplinando autonomamente la costituzione di rapporti di lavoro, né adottare misure di spesa prive di adeguata copertura, in violazione dell’equilibrio di bilancio sancito dall’art. 81 della Costituzione.

Domande e risposte

Cosa prevedevano le norme siciliane impugnate?

Tra l’altro, il transito a tempo indeterminato alla società Resais spa dei lavoratori del bacino «Emergenza Palermo» (ex PIP), oltre a disposizioni di bilancio.

Come si è conclusa la sentenza?

Con un esito misto: la Corte ha dichiarato illegittime alcune disposizioni e non fondate le censure su altre.

Quali parametri erano in gioco?

Soprattutto la competenza statale in materia di ordinamento civile (art. 117 Cost.) e l’equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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