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Con la sentenza n. 189 del 2020 la Corte costituzionale ha respinto, in parte come inammissibili e in parte come non fondate, le questioni sollevate dalla Corte dei conti sulla disciplina provinciale del rimborso delle spese legali ai dipendenti e amministratori della Provincia autonoma di Trento.

Di cosa si tratta

Le norme della Provincia autonoma di Trento (art. 92 della legge prov. n. 12 del 1983 e art. 18 della legge prov. n. 3 del 1999) disciplinano il rimborso, da parte della Provincia, delle spese processuali sostenute dai propri dipendenti, amministratori e incaricati per la difesa nei giudizi in cui siano coinvolti in ragione del servizio.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte dei conti, sezioni riunite per il Trentino-Alto Adige, in sede di parificazione del rendiconto provinciale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale di tali norme in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lettera l), e 119, primo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato in parte inammissibili le questioni, anche per difetto dei requisiti di ammissibilità nel giudizio di parificazione, e non fondate quelle proposte in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 103, 117 e 119 della Costituzione sull’art. 18 della legge prov. n. 3 del 1999.

Il principio

La disciplina provinciale del rimborso delle spese legali ai dipendenti coinvolti in giudizi per ragioni di servizio rientra nell’autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia autonoma e non contrasta con i parametri costituzionali evocati, quando rispetta i limiti di ragionevolezza ed equilibrio di bilancio.

Domande e risposte

Di cosa trattava la sentenza?

Del rimborso, da parte della Provincia autonoma di Trento, delle spese legali sostenute dai propri dipendenti e amministratori per giudizi connessi al servizio.

Chi aveva sollevato le questioni?

La Corte dei conti, sezioni riunite per il Trentino-Alto Adige, nel giudizio di parificazione del rendiconto della Provincia di Trento.

Come si è conclusa?

Con una declaratoria in parte di inammissibilità e in parte di non fondatezza: la disciplina provinciale è stata salvata.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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