Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte dichiara inammissibili le questioni sull’art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241 del 1990 in materia di SCIA: la disposizione, secondo il giudice rimettente, lascerebbe il terzo senza adeguata tutela, ma la Corte non entra nel merito per come la questione era stata posta.

Di cosa si tratta

Due proprietari di un appartamento contestavano due SCIA presentate da una condomina per una sopraelevazione del tetto. Il TAR Emilia-Romagna, sezione di Parma, dubitava che la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività assicurasse al terzo controinteressato una protezione giurisdizionale piena.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 19, comma 6-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, sul presupposto che la norma non garantisse al terzo una tutela effettiva contro l’attività avviata tramite SCIA. Giudice rimettente: il TAR per l’Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate, senza pronunciarsi sul merito della tutela del terzo, per il modo in cui erano state prospettate dal giudice a quo.

Il principio

La SCIA non è un provvedimento amministrativo, ma una dichiarazione del privato; la tutela del terzo va ricostruita all’interno del sistema vigente, e una richiesta di intervento additivo che pretenda di introdurre un autonomo rimedio non è ammissibile nei termini posti dal rimettente.

Domande e risposte

Che cos’è la SCIA?

È la segnalazione certificata di inizio attività: una dichiarazione con cui il privato può avviare un’attività (anche edilizia) senza attendere un permesso, sotto il controllo successivo dell’amministrazione.

La Corte ha negato tutela al terzo?

No: ha dichiarato inammissibili le questioni per come erano formulate, senza affermare che il terzo sia privo di tutela; il tema resta affidato al sistema dei rimedi esistenti.

Quali parametri costituzionali erano invocati?

Gli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, relativi a eguaglianza, diritto di difesa e tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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