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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge ligure sul riordino delle aree protette, ritenute lesive degli standard statali di tutela dell’ambiente.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Liguria 19 aprile 2019, n. 3, ha modificato la disciplina regionale sulle aree protette e sulla biodiversità. Il Governo riteneva che molte di queste modifiche abbassassero gli standard minimi di tutela ambientale fissati dalla legge statale quadro sulle aree protette.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 7, 8, 10, 22, 23 e 31 della legge della Regione Liguria 19 aprile 2019, n. 3. Parametri: artt. 97 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione alla legge quadro statale n. 394 del 1991 sulle aree protette. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento di un’associazione ambientalista; ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di più disposizioni (artt. 7, 8, 10 e 31, in parte qua); ha dichiarato inammissibili alcune censure fondate sull’art. 97 Cost. e sull’art. 23; ha dichiarato non fondate altre questioni relative agli artt. 7, 10 e 22.
Il principio
La disciplina delle aree protette rientra nella tutela dell’ambiente, materia di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.): la legge quadro n. 394 del 1991 fissa standard inderogabili che la Regione non può abbassare, pur potendo regolare i parchi regionali come espressione della propria autonomia, purché nel rispetto del nucleo minimo di salvaguardia.
Domande e risposte
Le Regioni possono disciplinare i parchi regionali?
Sì, ma nel rispetto degli standard inderogabili di tutela ambientale fissati dalla legge statale quadro: non possono ridurre il livello minimo di protezione.
Perché l’intervento dell’associazione ambientalista è stato dichiarato inammissibile?
Nel giudizio in via principale tra Stato e Regione l’intervento di soggetti terzi è ammesso solo a condizioni rigorose, che in questo caso non sono state ritenute sussistenti.
Tutte le norme impugnate sono state annullate?
No. Alcune sono state dichiarate illegittime, altre questioni sono state ritenute inammissibili e altre ancora non fondate.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — parametro sul buon andamento dell’amministrazione invocato per alcune censure
- Art. 117 della Costituzione — parametro sulla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (lettera s)
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.