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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sulla legge della Regione Umbria che disciplina le cooperative di comunità.

Di cosa si tratta

La legge della Regione Umbria 11 aprile 2019, n. 2, disciplina le cooperative di comunità, cioè cooperative che perseguono l’interesse generale della comunità in cui operano, anche per contrastare spopolamento e degrado. Il Governo riteneva che alcune previsioni invadessero la materia dell’ordinamento civile, riservata allo Stato.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 5, comma 1, lettera b), della legge della Regione Umbria 11 aprile 2019, n. 2 (Disciplina delle cooperative di comunità). Parametro: art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (ordinamento civile). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione.

Il principio

La disposizione regionale si salva nella misura in cui è interpretata in modo conforme al riparto di competenze: la disciplina delle cooperative di comunità resta legittima se non invade gli aspetti civilistici riservati alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

Domande e risposte

Cosa sono le cooperative di comunità?

Sono cooperative che perseguono l’interesse generale della comunità locale, coinvolgendo i cittadini nella gestione di beni e servizi collettivi, anche per contrastare spopolamento e declino economico dei territori.

Perché la legge regionale è stata salvata solo «nei sensi di cui in motivazione»?

Perché la Corte ne ha imposto un’interpretazione che rispetta la competenza statale sull’ordinamento civile, evitando così l’annullamento.

Le Regioni possono disciplinare le cooperative?

Possono intervenire sugli aspetti promozionali e organizzativi di propria competenza, ma non sugli aspetti civilistici riservati allo Stato.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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