Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni sulla legge veneta che consentiva ampliamenti in deroga ai limiti di altezza degli edifici. Il giudizio principale verteva su un altro profilo della norma.

Di cosa si tratta

Una legge della Regione Veneto consentiva, per riqualificare il tessuto edilizio e ridurre il consumo di suolo, ampliamenti e ricostruzioni con un aumento dell’altezza fino al 40 per cento, anche in deroga ai limiti del d.m. n. 1444 del 1968. Nel giudizio principale si discuteva però di come calcolare quel 40 per cento, non della deroga ai limiti statali.

La questione di legittimità costituzionale

Il Consiglio di Stato ha sollevato la questione sull’art. 9, comma 8-bis, della legge reg. Veneto n. 14 del 2009, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l) («ordinamento civile»), e terzo comma («governo del territorio»), della Costituzione, lamentando il contrasto con i limiti inderogabili di altezza fissati a livello statale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni per carenza di motivazione sulla rilevanza. Nel giudizio a quo si discuteva soltanto di cosa si dovesse intendere per «edificio esistente» su cui calcolare l’aumento, non del fatto che l’intervento fosse stato autorizzato in deroga ai limiti di altezza: profilo, quest’ultimo, su cui si appuntavano invece le censure.

Il principio

La questione di legittimità è inammissibile quando il giudice rimettente non dimostra che la norma censurata, nel profilo contestato, è effettivamente rilevante per decidere il giudizio principale. La censura deve riguardare un aspetto realmente controverso nella causa.

Domande e risposte

Cosa significa «rilevanza» della questione?

È il requisito per cui la norma sospettata di incostituzionalità deve servire effettivamente a decidere la causa pendente davanti al giudice che la solleva.

Perché la questione è stata respinta in rito?

Perché la lite riguardava il metodo di calcolo dell’altezza, mentre la censura colpiva la deroga ai limiti statali, profilo non in discussione nel processo.

La norma veneta è ancora in vigore?

È stata abrogata nel 2019, ma continua ad applicarsi agli interventi avviati entro il 31 marzo 2019; la Corte non ne ha comunque deciso il merito.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.