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La Corte costituzionale dichiara illegittimo il regime sul danno all’immagine introdotto nel 2016 per i dipendenti pubblici assenteisti (art. 55-quater, comma 3-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001). Il legislatore delegato ha ecceduto i limiti della delega, che riguardava solo la responsabilità disciplinare.
Di cosa si tratta
Per contrastare i «furbetti del cartellino», una riforma del 2016 aveva introdotto criteri rigidi di quantificazione del danno all’immagine, con una condanna minima non inferiore a sei mensilità di stipendio. La Corte dei conti dell’Umbria dubitava che il Governo, delegato a riordinare la sola disciplina disciplinare, potesse introdurre regole sostanziali sulla responsabilità amministrativa.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 55-quater, comma 3-quater, ultimo periodo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (introdotto dal d.lgs. n. 116 del 2016), in riferimento all’art. 76 della Costituzione, oltre agli artt. 3, 23 e 117, primo comma (CEDU). Rimettente: la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l’Umbria.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato illegittimo per eccesso di delega (art. 76 Cost.) il secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater. La delega della legge n. 124 del 2015 riguardava il riordino della responsabilità disciplinare, concedendo margini innovativi ridottissimi; il Governo ha invece creato un’autonoma fattispecie di responsabilità amministrativa con criteri sanzionatori di liquidazione del danno, estranea ai principi della delega.
Il principio
Una delega di mero riordino concede al legislatore delegato margini innovativi ridottissimi: introdurre un’autonoma fattispecie sostanziale di responsabilità amministrativa (i criteri sanzionatori di liquidazione del danno all’immagine) eccede i limiti della delega e viola l’art. 76 della Costituzione.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la norma dichiarata illegittima?
Criteri rigidi per quantificare il danno all’immagine del dipendente assenteista, con condanna minima non inferiore a sei mensilità di stipendio.
Perché è stata dichiarata incostituzionale?
Per eccesso di delega: il Governo poteva riordinare la responsabilità disciplinare, non creare un’autonoma fattispecie di responsabilità amministrativa.
Quali parti della norma sono cadute?
Il secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater, ritenuti funzionalmente inscindibili.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — limiti della delega legislativa, unico parametro su cui si fonda l’illegittimità
- Art. 3 della Costituzione — tra i parametri invocati, in tema di proporzionalità della sanzione
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