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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due norme della Regione Toscana in materia di appalti pubblici, perché invasive della competenza statale, dichiarando invece inammissibile o non fondata la censura su altre disposizioni.

Di cosa si tratta

La disciplina dei contratti pubblici (appalti) è in larga parte riservata allo Stato, che la regola con il codice dei contratti. La Regione Toscana aveva introdotto regole proprie, tra cui la possibilità di «inversione» nell’esame delle offerte anche per le procedure negoziate sotto soglia, divergendo dalla disciplina statale ed europea.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 1 della legge della Regione Toscana n. 46 del 2018 e gli artt. 2, 11 e 18 della legge della Regione Toscana n. 3 del 2019, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, della Costituzione (anche in relazione al diritto dell’Unione europea e alla tutela della concorrenza). Le questioni sono state sollevate in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Toscana n. 46 del 2018 e dell’art. 2 della legge reg. Toscana n. 3 del 2019. Ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 18 della legge n. 3 del 2019 (in riferimento agli artt. 97 e 118, primo comma, Cost.) e non fondata quella sull’art. 11 della stessa legge (in riferimento agli artt. 97 e 98 Cost.).

Il principio

La materia dei contratti pubblici, sotto il profilo della tutela della concorrenza e del rispetto dei vincoli europei, è riservata allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.). Le Regioni non possono dettare regole sulle procedure di gara che si discostino dalla disciplina statale ed europea, come l’inversione dell’esame delle offerte estesa a procedure per le quali non è consentita.

Domande e risposte

Cosa avevano previsto le norme toscane?

Tra l’altro, la possibilità per le stazioni appaltanti di esaminare le offerte economiche prima della documentazione amministrativa (inversione) anche nelle procedure negoziate sotto soglia, in deroga al codice dei contratti e alla direttiva europea.

Perché sono state dichiarate illegittime?

Perché invadevano la competenza statale in materia di contratti pubblici e tutela della concorrenza, fissata dall’art. 117 Cost. anche in relazione al diritto dell’Unione europea.

Tutte le norme impugnate sono cadute?

No. La Corte ha dichiarato illegittimi l’art. 1 della legge n. 46 del 2018 e l’art. 2 della legge n. 3 del 2019, ma ha ritenuto inammissibile la censura sull’art. 18 e non fondata quella sull’art. 11.

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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