Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale dichiara in parte inammissibile e in parte non fondata la questione sull’art. 13 della legge n. 383 del 2001, che escludeva dall’imposta sulle donazioni coniuge e parenti fino al quarto grado, ma non gli affini. La diversa disciplina non viola l’uguaglianza.
Di cosa si tratta
Nel 2001 fu soppressa l’imposta su successioni e donazioni e introdotta una tassazione limitata alle donazioni a favore di soggetti più lontani: erano esclusi coniuge e parenti fino al quarto grado, ma non gli affini. Un donatario, legato al donante da affinità di terzo grado, riteneva ingiusto pagare l’imposta mentre i parenti ne erano esenti.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 13, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, nella parte in cui non include gli affini tra i soggetti esclusi dal pagamento dell’imposta. Rimettente: la Commissione tributaria regionale del Molise.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative agli artt. 2, 29 e 31 (motivazione generica) e non fondata quella relativa all’art. 3. La selezione dei soggetti passivi in base alla prossimità familiare rientra nella discrezionalità del legislatore tributario; parenti e affini non sono categorie omogenee e le numerose norme richiamate non esprimono un principio di necessaria parificazione.
Il principio
Nella materia tributaria il legislatore gode di ampia discrezionalità nel selezionare i soggetti passivi in base alla prossimità familiare; parenti e affini non costituiscono categorie omogenee, sicché la loro diversa disciplina non viola il principio di uguaglianza.
Domande e risposte
Qual era la disparità lamentata?
Gli affini dovevano pagare l’imposta sulle donazioni, mentre coniuge e parenti fino al quarto grado ne erano esclusi.
Perché la Corte non ha riscontrato violazione dell’art. 3?
Perché parenti e affini non sono categorie omogenee e la scelta rientra nella discrezionalità del legislatore tributario.
Perché alcune censure sono inammissibili?
Perché il giudice rimettente aveva motivato in modo generico il contrasto con gli artt. 2, 29 e 31 della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, unico parametro esaminato nel merito
- Art. 2 della Costituzione — invocato in relazione alla tutela della famiglia, ma con censura inammissibile
- Art. 29 della Costituzione — tutela della famiglia, censura dichiarata inammissibile
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.