Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sulla legge pugliese che colloca sedi di continuità assistenziale presso i pronto soccorso. La norma è organizzativa del servizio sanitario regionale e non invade la competenza statale sull’ordinamento civile.
Di cosa si tratta
La Regione Puglia aveva previsto che presso ogni pronto soccorso fosse collocata una sede del servizio di continuità assistenziale (l’ex guardia medica), competente per le richieste a bassa criticità. Il Governo riteneva che la norma incidesse sulle funzioni dei medici, materia regolata dalla contrattazione collettiva e quindi riservata allo Stato.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 18 dicembre 2018, n. 66, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (ordinamento civile). Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La norma ha contenuto organizzativo: impegna l’amministrazione regionale a riorganizzare il servizio, senza incidere sulla disciplina dell’attività professionale dei medici. Le materie attinenti all’organizzazione degli uffici sono escluse dalla contrattazione collettiva, quindi non rientrano nell’ordinamento civile.
Il principio
Una legge regionale che si limita a riorganizzare il servizio di continuità assistenziale, senza toccare la disciplina del rapporto professionale dei medici (riservata alla contrattazione collettiva e quindi all’ordinamento civile), rientra nella competenza regionale in materia di tutela della salute.
Domande e risposte
Cosa prevede la legge pugliese?
La collocazione di sedi di continuità assistenziale presso i pronto soccorso, per gestire le richieste a bassa criticità.
Perché non viola la competenza statale?
Perché ha natura meramente organizzativa e non incide sul rapporto professionale dei medici, regolato dalla contrattazione collettiva.
Che cos’è la continuità assistenziale?
È il servizio (ex guardia medica) che garantisce l’assistenza nelle ore in cui non operano il medico di base e il pediatra di libera scelta.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia sanitaria
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