Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni sulla normativa trentina che consente l’esercizio cumulativo della caccia (vagante e da appostamento fisso). La deroga al principio statale di specializzazione è legittima perché introdotta da una norma di attuazione dello statuto speciale.

Di cosa si tratta

La legge statale impone al cacciatore di scegliere una sola forma di esercizio dell’attività venatoria. In Trentino, per il particolare regime delle riserve, è consentito cacciare sia in forma vagante sia da appostamento fisso. Il TRGA di Trento dubitava che la Provincia potesse derogare alla regola statale di tutela ambientale.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 24, comma 1, della legge prov. Trento n. 24 del 1991 e l’art. 1 del d.lgs. n. 239 del 2016, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente) e agli artt. 8 e 103 dello statuto speciale. Rimettente: il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La deroga al principio della caccia di specializzazione è stata introdotta da una norma di attuazione dello statuto speciale (d.lgs. n. 239 del 2016), adottata con lo speciale procedimento partecipato che coinvolge i rappresentanti delle autonomie. Tali norme, nei limiti delle finalità statutarie, possono legittimamente derogare alle leggi statali ordinarie.

Il principio

Le norme di attuazione dello statuto speciale, adottate con il particolare procedimento previsto, possono legittimamente derogare alle leggi statali ordinarie nei limiti delle finalità statutarie: la deroga trentina al principio della caccia di specializzazione non viola la competenza statale in materia ambientale.

Domande e risposte

Cosa prevede la normativa trentina?

La possibilità di esercitare la caccia in forma cumulativa, sia vagante sia da appostamento fisso, in deroga alla regola statale di scelta esclusiva.

Perché la deroga è legittima?

Perché è contenuta in una norma di attuazione dello statuto speciale, fondata sul peculiare regime delle riserve e adottata con procedimento partecipato.

La tutela ambientale resta garantita?

Sì: la Corte richiama il buono stato di conservazione della fauna e il legame tra cacciatore e territorio proprio del regime riservistico.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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