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La Corte dichiara illegittima la norma della Regione Calabria che disponeva la cessazione dei diritti di uso civico insistenti sulle aree di sviluppo industriale, perché invade la competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento civile».
Di cosa si tratta
Gli usi civici sono antichi diritti collettivi di godimento su determinati terreni. La Regione Calabria aveva stabilito che tali diritti dovessero ritenersi cessati quando insistono su aree destinate allo sviluppo industriale.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Roma, sezione specializzata degli usi civici, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 53 della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34, in riferimento agli artt. 3, 9, 42 e 117, secondo comma, della Costituzione, riconducendo il regime degli usi civici alla materia «ordinamento civile».
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 53 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010.
Il principio
Il regime dominicale degli usi civici appartiene alla materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato: una legge regionale non può disporne la cessazione, neppure per favorire la destinazione industriale delle aree.
Domande e risposte
Che cosa sono gli usi civici?
Sono diritti collettivi di godimento (come pascolo, legnatico, semina) spettanti a una comunità su determinati terreni, con un regime giuridico particolare e tutelato.
Perché la norma calabrese è stata annullata?
Perché disciplinare la cessazione degli usi civici incide sul loro regime dominicale, riservato alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.
Una Regione può eliminare gli usi civici per fini industriali?
No: secondo questa pronuncia non può disporne la cessazione con propria legge, trattandosi di materia di competenza dello Stato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — è invocato sotto il profilo di ragionevolezza ed eguaglianza
- Art. 9 della Costituzione — riguarda la tutela del paesaggio collegata agli usi civici
- Art. 42 della Costituzione — attiene al regime della proprietà e dei diritti collettivi
- Art. 117 della Costituzione — individua l’ordinamento civile come materia di competenza esclusiva dello Stato
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