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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Siciliana che attribuiva all’Assessore regionale alla salute il potere di nominare un commissario straordinario dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia. Quel potere sostitutivo, in caso di inerzia regionale, spetta allo Stato (al Ministro della salute), non alla Regione.

Di cosa si tratta

Gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono enti sanitari che si occupano, tra l’altro, della prevenzione delle malattie degli animali e dei controlli sugli alimenti di origine animale. Quando una Regione non costituisce per tempo i loro organi, la legge statale prevede che intervenga il Governo nominando un commissario. La Sicilia aveva invece previsto un commissario di nomina regionale, sovrapponendosi a quello statale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 5, comma 1, della legge della Regione Siciliana n. 17 del 2020, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, oltre che allo statuto siciliano. La norma, sotto forma di disposizione transitoria, attribuiva all’Assessore regionale il potere di nominare un commissario straordinario dell’Istituto, sovrapponendosi al commissario di nomina ministeriale previsto dalla legge n. 190 del 2014.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale per violazione dell’art. 120, secondo comma, della Costituzione. Ha respinto l’eccezione di cessazione della materia del contendere (la norma non aveva ancora avuto applicazione, ma poteva applicarsi in futuro) e quella di inammissibilità per genericità del ricorso, ritenendo l’atto introduttivo sufficientemente argomentato.

Il principio

Il potere sostitutivo nei confronti dell’ente inadempiente, in materie come quella considerata, spetta al Governo ai sensi dell’art. 120, secondo comma, della Costituzione. La Regione non può attribuire a un proprio organo l’esercizio di un potere sostitutivo riservato allo Stato, sovrapponendosi alla nomina commissariale ministeriale prevista dalla legge statale.

Domande e risposte

Cos’è il potere sostitutivo?

È il potere di intervenire al posto di un ente rimasto inerte, nominando ad esempio un commissario che svolga le funzioni non esercitate; in casi come questo è attribuito al Governo dall’art. 120 della Costituzione.

Perché la Sicilia non poteva nominare un proprio commissario?

Perché il potere sostitutivo, in questa materia, è riservato allo Stato: la nomina regionale si sovrapponeva indebitamente a quella ministeriale già prevista dalla legge.

Perché la materia del contendere non è cessata?

Perché, pur non essendo ancora stato nominato un commissario regionale, l’Assessore avrebbe potuto farlo in futuro sulla base della norma impugnata, che restava quindi lesiva.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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