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La Corte dichiara illegittimo l’art. 31, commi 4 e 5, della legge di stabilità 2018 della Regione Siciliana per violazione dell’obbligo di copertura finanziaria, salvando invece — nei limiti della motivazione — altre norme contabili impugnate dallo Stato.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato più disposizioni della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (legge di stabilità regionale 2018), lamentando che alcune norme di spesa e di bilancio non rispettassero i vincoli costituzionali di copertura ed equilibrio dei conti pubblici.
La questione di legittimità costituzionale
Lo Stato ha censurato l’art. 31, commi 4 e 5, l’art. 45 e l’art. 99 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, in materia di copertura della spesa, armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, commi 4 e 5; ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 31 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e); ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 45 (artt. 81 e 117 Cost.) e, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, quelle sull’art. 99 (art. 81 Cost.).
Il principio
L’obbligo di copertura finanziaria sancito dall’art. 81 Cost. vincola anche il legislatore regionale: ogni spesa, specie se pluriennale, deve trovare una copertura certa e idonea, pena l’illegittimità della relativa disposizione.
Domande e risposte
Quale norma regionale è stata annullata?
L’art. 31, commi 4 e 5, della legge della Regione Siciliana n. 8 del 2018, perché in contrasto con l’obbligo di copertura della spesa di cui all’art. 81, terzo comma, Cost.
Tutte le norme impugnate sono state cancellate?
No. La Corte ha annullato solo l’art. 31, commi 4 e 5; le censure sugli artt. 45 e 99 sono state respinte come non fondate, mentre una questione sull’art. 31 è stata dichiarata inammissibile.
Perché l’art. 81 Cost. è rilevante per le Regioni?
Perché l’equilibrio di bilancio e l’obbligo di copertura valgono per tutti gli enti che dispongono di risorse pubbliche, comprese le Regioni a statuto speciale come la Sicilia.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — è il parametro principale: impone la copertura finanziaria delle leggi di spesa
- Art. 117 della Costituzione — riguarda il riparto di competenze su armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica
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