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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Abruzzo che attribuiva un diritto di priorità nell’assegnazione delle terre civiche ad alcuni allevatori. Disciplinando la titolarità e l’esercizio del diritto di proprietà collettiva, la Regione ha invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.
Di cosa si tratta
Le terre civiche (o di uso civico) sono beni appartenenti a una collettività e destinati al godimento promiscuo dei suoi membri: per tradizione sono inalienabili, indivisibili e imprescrittibili. La Regione Abruzzo aveva introdotto una corsia preferenziale per alcuni allevatori nell’assegnazione di questi terreni. Il problema è che il regime giuridico di tali beni e dei diritti su di essi spetta allo Stato, non alle Regioni.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 9, comma 1, lettera c), della legge della Regione Abruzzo n. 9 del 2020, nella parte in cui inseriva un comma 3-bis all’art. 16 della legge regionale n. 25 del 1988 sugli usi civici, in riferimento, tra l’altro, all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato la materia «ordinamento civile».
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con assorbimento degli altri parametri. Attraverso l’attribuzione di un diritto di priorità, la Regione aveva inciso indebitamente sulla titolarità e sull’esercizio del diritto di proprietà collettiva sulle terre civiche.
Il principio
La competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile preclude al legislatore regionale di incidere sul regime giuridico dei beni gravati da usi civici e, prima ancora, di intervenire sulla titolarità e sull’esercizio del relativo diritto dominicale, regolandone contenuto e limiti. Le terre civiche restano un patrimonio indiviso assoggettato al godimento promiscuo di tutti i componenti della comunità.
Domande e risposte
Cosa sono le terre civiche?
Sono beni appartenenti a una collettività e destinati al godimento comune dei suoi membri, caratterizzati da intrasferibilità, inusucapibilità, imprescrittibilità e indivisibilità.
Perché la Regione non poteva dare priorità ad alcuni allevatori?
Perché così facendo modificava la titolarità e l’esercizio del diritto di proprietà collettiva, materia che rientra nell’ordinamento civile riservato allo Stato.
Le Regioni hanno qualche competenza sugli usi civici?
Sì, sulle funzioni amministrative, ma non possono incidere con legge sulla titolarità soggettiva, sul contenuto del diritto o sul regime giuridico dei beni.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riserva allo Stato la materia «ordinamento civile» (comma 2, lettera l), parametro decisivo della pronuncia.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.