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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme della Regione Siciliana che istituivano un’indennità e nuove assunzioni per il Corpo forestale regionale senza un’adeguata copertura finanziaria. Ogni legge che comporti nuove o maggiori spese deve indicare in modo certo i mezzi per farvi fronte: la violazione dell’obbligo di copertura ne determina l’incostituzionalità.

Di cosa si tratta

La Regione Siciliana aveva previsto un adeguamento dell’indennità mensile pensionabile e nuove assunzioni per il Corpo forestale regionale, ma senza individuare correttamente le risorse necessarie a sostenere queste spese. La Costituzione impone che ogni legge di spesa indichi con quali fondi sarà coperta: è il principio dell’equilibrio di bilancio, posto a garanzia della sostenibilità dei conti pubblici.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 10, della legge della Regione Siciliana n. 16 del 2020 e gli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge regionale n. 29 del 2020, lamentando la violazione dell’art. 81, terzo comma, della Costituzione e dell’art. 117, terzo comma, sul coordinamento della finanza pubblica, oltre ai limiti statutari, per l’assenza o l’insufficienza della copertura finanziaria.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 10, della legge regionale n. 16 del 2020 e degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge regionale n. 29 del 2020. Ha inoltre dichiarato estinto il processo, per rinuncia accettata, limitatamente all’impugnazione dell’art. 1, comma 11, lettera b), della legge regionale n. 16 del 2020.

Il principio

In forza dell’art. 81, terzo comma, della Costituzione, ogni norma che comporti nuove o maggiori spese deve indicare in modo inderogabile i mezzi per farvi fronte. Una copertura inidonea (perché tratta da capitoli destinati a spese obbligatorie, sottostimata o mancante per gli anni successivi) rende la legge regionale costituzionalmente illegittima.

Domande e risposte

Cosa impone l’obbligo di copertura finanziaria?

Impone che ogni legge che genera spese indichi con precisione le risorse con cui saranno finanziate, in modo da non compromettere l’equilibrio del bilancio.

Perché la copertura indicata dalla Regione era inadeguata?

Perché, tra l’altro, gravava su capitoli destinati a spese obbligatorie e non comprimibili, risultava sottostimata e non considerava gli oneri per gli anni successivi.

L’intera impugnazione è stata accolta?

Quasi: le norme principali sono state dichiarate illegittime, mentre per una disposizione il processo è stato dichiarato estinto in seguito alla rinuncia del Governo accettata dalla Regione.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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