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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme della Regione Siciliana che istituivano un’indennità e nuove assunzioni per il Corpo forestale regionale senza un’adeguata copertura finanziaria. Ogni legge che comporti nuove o maggiori spese deve indicare in modo certo i mezzi per farvi fronte: la violazione dell’obbligo di copertura ne determina l’incostituzionalità.
Di cosa si tratta
La Regione Siciliana aveva previsto un adeguamento dell’indennità mensile pensionabile e nuove assunzioni per il Corpo forestale regionale, ma senza individuare correttamente le risorse necessarie a sostenere queste spese. La Costituzione impone che ogni legge di spesa indichi con quali fondi sarà coperta: è il principio dell’equilibrio di bilancio, posto a garanzia della sostenibilità dei conti pubblici.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 10, della legge della Regione Siciliana n. 16 del 2020 e gli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge regionale n. 29 del 2020, lamentando la violazione dell’art. 81, terzo comma, della Costituzione e dell’art. 117, terzo comma, sul coordinamento della finanza pubblica, oltre ai limiti statutari, per l’assenza o l’insufficienza della copertura finanziaria.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 10, della legge regionale n. 16 del 2020 e degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge regionale n. 29 del 2020. Ha inoltre dichiarato estinto il processo, per rinuncia accettata, limitatamente all’impugnazione dell’art. 1, comma 11, lettera b), della legge regionale n. 16 del 2020.
Il principio
In forza dell’art. 81, terzo comma, della Costituzione, ogni norma che comporti nuove o maggiori spese deve indicare in modo inderogabile i mezzi per farvi fronte. Una copertura inidonea (perché tratta da capitoli destinati a spese obbligatorie, sottostimata o mancante per gli anni successivi) rende la legge regionale costituzionalmente illegittima.
Domande e risposte
Cosa impone l’obbligo di copertura finanziaria?
Impone che ogni legge che genera spese indichi con precisione le risorse con cui saranno finanziate, in modo da non compromettere l’equilibrio del bilancio.
Perché la copertura indicata dalla Regione era inadeguata?
Perché, tra l’altro, gravava su capitoli destinati a spese obbligatorie e non comprimibili, risultava sottostimata e non considerava gli oneri per gli anni successivi.
L’intera impugnazione è stata accolta?
Quasi: le norme principali sono state dichiarate illegittime, mentre per una disposizione il processo è stato dichiarato estinto in seguito alla rinuncia del Governo accettata dalla Regione.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — obbligo di copertura finanziaria ed equilibrio di bilancio, parametro decisivo della pronuncia.
- Art. 117 della Costituzione — coordinamento della finanza pubblica (comma 3), tra i parametri evocati.
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