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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum abrogativo in materia elettorale promossa da otto Consigli regionali. Il quesito, intervenendo anche sulla legge di delega per la determinazione dei collegi, si traduceva in una manipolazione eccessiva, incompatibile con la natura puramente abrogativa del referendum.

Di cosa si tratta

Il referendum abrogativo (art. 75 Cost.) serve ad abrogare leggi o parti di esse, non a crearne di nuove. In materia elettorale la Corte ha sempre richiesto che dopo l’abrogazione resti una normativa immediatamente applicabile, per non lasciare gli organi costituzionali privi di una legge per eleggerli. Qui i promotori intervenivano anche su una delega al Governo per ridisegnare i collegi.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte ha esaminato l’ammissibilità, ai sensi dell’art. 2 della legge cost. n. 1 del 1953, della richiesta di referendum per l’abrogazione di parti del Testo unico per l’elezione della Camera, della disciplina per il Senato e delle leggi nn. 51 del 2019 e 165 del 2017, inclusa la norma di delega per la determinazione dei collegi.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta. L’intervento sull’art. 3 della legge n. 51 del 2019 era solo apparentemente abrogativo e si traduceva in una manipolazione che dava vita a una nuova norma di delega, diversa nell’oggetto, nel termine, nei principi direttivi e nella condizione di operatività: un’eccessiva manipolatività incompatibile con l’istituto referendario.

Il principio

Il referendum abrogativo non può trasformarsi in uno strumento di manipolazione normativa che crea una disciplina nuova e diversa da quella vigente. L’eccessiva manipolatività del quesito, specie quando incide su una delega legislativa alterandone i «caratteri somatici» richiesti dall’art. 76 Cost., è incompatibile con la natura abrogativa dell’istituto previsto dall’art. 75 della Costituzione.

Domande e risposte

Cosa significa «eccessiva manipolatività» del quesito?

Significa che il quesito non si limitava ad abrogare norme, ma le modificava in modo da costruire una disciplina nuova e diversa, in particolare una delega legislativa con oggetto, termine e contenuto del tutto trasformati: un risultato estraneo alla funzione abrogativa del referendum.

Perché in materia elettorale i referendum sono difficili da ammettere?

Perché dopo l’abrogazione deve residuare una normativa immediatamente applicabile, idonea a garantire in ogni momento il rinnovo degli organi costituzionali elettivi, che non possono restare privi di una legge elettorale operativa.

La Corte ha deciso anche sull’eccezione di legittimità sollevata dai promotori?

Sì. La relativa eccezione è stata dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, avendo la Corte escluso l’ammissibilità del referendum per una ragione diversa da quella cui l’eccezione era subordinata.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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