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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso da cinque Consigli regionali sul referendum elettorale. I ricorrenti avevano la possibilità di sollevare la questione di legittimità per via incidentale — e l’avevano già fatto — nel giudizio di ammissibilità del referendum, sicché non era esperibile il conflitto su un atto legislativo.
Di cosa si tratta
I Consigli regionali di Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Sardegna e Veneto avevano promosso un conflitto contro Camera e Senato, chiedendo che fosse dichiarata illegittima una norma sui referendum nella parte in cui non prevede la sospensione automatica degli effetti del referendum elettorale finché non sia approvata la disciplina attuativa.
La questione di legittimità costituzionale
I cinque Consigli regionali hanno promosso il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, lamentando genericamente la lesione dell’art. 75 della Costituzione per la previsione dell’art. 37, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 352 del 1970, sull’assunto che la normativa di risulta del referendum non fosse autoapplicativa.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Pur riconoscendo la legittimazione dei cinque Consigli, ha rilevato che essi non solo avrebbero potuto, ma avevano già concretamente sollevato l’eccezione di incostituzionalità della stessa norma nel giudizio di ammissibilità del referendum, escludendo così l’esperibilità del conflitto.
Il principio
Il conflitto di attribuzione su un atto legislativo non è ammissibile quando esiste un giudizio nel quale la norma deve trovare applicazione e nel quale può essere sollevata la relativa questione di legittimità in via incidentale. Il conflitto ha carattere residuale rispetto all’incidente di costituzionalità.
Domande e risposte
Chi aveva promosso il conflitto?
I Consigli regionali di Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Sardegna e Veneto, in qualità di promotori della richiesta di referendum abrogativo in materia elettorale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i ricorrenti avevano già la possibilità — e l’avevano concretamente esercitata — di sollevare la questione di legittimità in via incidentale nel giudizio di ammissibilità del referendum, escludendo così il ricorso al conflitto.
Quando si può usare il conflitto contro un atto legislativo?
Solo in via residuale, quando il soggetto interessato non sia nella condizione di far valere la lesione delle proprie attribuzioni sotto forma di eccezione di legittimità costituzionale in un giudizio.
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