Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sul contraddittorio preventivo negli accertamenti fiscali svolti «a tavolino». L’ordinanza del giudice colpiva un gruppo di norme eterogenee senza individuare quale fosse la disposizione lesiva e prospettava le censure in modo alternativo, rimettendo impropriamente alla Corte la scelta.

Di cosa si tratta

Quando il Fisco accerta maggiori imposte senza accedere nei locali del contribuente (accertamento «a tavolino»), secondo la giurisprudenza non è obbligatorio il contraddittorio preventivo previsto dallo Statuto del contribuente per i controlli fatti in azienda. Un giudice tributario dubitava che questa disparità fosse legittima.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Siracusa ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117, primo comma, della Costituzione (in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale e all’art. 6 CEDU), censurando gli artt. 32, 39 e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e l’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. L’ordinanza coinvolgeva indistintamente un gruppo di norme dal contenuto eterogeneo e non conferente, senza precisare la disposizione su cui incidere, e prospettava i due capi di domanda in termini alternativi e non gradati.

Il principio

Il giudice che solleva una questione di legittimità deve individuare con precisione la norma o la parte di essa che determina la lesione costituzionale e non può prospettare le censure in modo ancipite, rimettendo alla Corte la scelta della soluzione. La genericità del petitum e l’eterogeneità delle norme colpite rendono la questione inammissibile.

Domande e risposte

Cosa significa accertamento fiscale «a tavolino»?

È il controllo svolto dall’ufficio senza accedere nei locali del contribuente. Secondo la giurisprudenza richiamata, in questi casi non si applica l’obbligo di contraddittorio preventivo previsto per le verifiche svolte in azienda.

La Corte ha detto se il contraddittorio è obbligatorio?

No. La pronuncia è di inammissibilità per vizi dell’ordinanza di rimessione, quindi non affronta nel merito la questione del contraddittorio preventivo negli accertamenti a tavolino.

Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?

Perché l’ordinanza colpiva un gruppo di norme eterogenee senza individuare la disposizione lesiva e prospettava le censure in modo alternativo, rimettendo impropriamente alla Corte la scelta della soluzione.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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