Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 193 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato da un senatore contro il Senato, riguardo alle direttive sulla redazione delle interrogazioni e alla mancata o difforme pubblicazione di alcune sue interrogazioni. Il ricorso non ha superato la fase di ammissibilità.
Di cosa si tratta
Un senatore aveva promosso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro il Senato. Contestava tre cose: le direttive della Presidenza del 2018 (da lui definite «circolare bavaglio») sui criteri di redazione delle interrogazioni; la mancata pubblicazione di alcune sue interrogazioni presentate nel 2021; e la pubblicazione di altre in un testo diverso da quello presentato. A suo avviso queste condotte avrebbero menomato il suo potere di controllo come parlamentare.
La questione di legittimità costituzionale
Il senatore, nella qualità di parlamentare uti singulus, lamentava la lesione del potere costituzionale di controllo che riteneva spettargli anche individualmente, richiamando in particolare gli artt. 1 e 94 della Costituzione e il rapporto di fiducia tra Camere e Governo. Il giudizio si trovava nella fase preliminare di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dal senatore. Il ricorso, esaminato nella fase di ammissibilità, non ha superato il vaglio preliminare necessario perché il giudizio potesse proseguire nel merito.
Il principio
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato richiede, già in fase di ammissibilità, la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi previsti: in particolare l’idoneità del ricorrente a essere parte del conflitto e la deduzione di una concreta menomazione di attribuzioni costituzionalmente garantite. In assenza di tali condizioni il ricorso non può proseguire.
Domande e risposte
Il singolo parlamentare può sollevare un conflitto tra poteri dello Stato?
La questione è delicata: il ricorrente sosteneva di poterlo fare come parlamentare individuale. In questo caso, comunque, la Corte ha ritenuto inammissibile il conflitto nella fase preliminare di ammissibilità.
Cosa contestava il senatore?
Le direttive del 2018 sulla redazione delle interrogazioni, la mancata pubblicazione di alcune sue interrogazioni del 2021 e la pubblicazione di altre con un testo diverso da quello presentato.
Cosa accade dopo una dichiarazione di inammissibilità in fase di ammissibilità?
Il conflitto non prosegue verso l’esame del merito: la Corte non valuta se le condotte del Senato fossero o meno lesive delle attribuzioni del ricorrente.
Norme collegate
- Art. 1 della Costituzione — richiamato dal ricorrente come fondamento della sovranità popolare e del controllo parlamentare
- Art. 94 della Costituzione — riguarda il rapporto di fiducia tra Governo e Camere, evocato a sostegno del potere di controllo
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