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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con l’ordinanza n. 192 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 13, comma 6, del d.lgs. n. 38 del 2000 in materia di indennizzo INAIL per il danno biologico. La Corte d’appello di Cagliari aveva sollevato la questione senza affrontare correttamente i presupposti, e per questo la Corte non l’ha esaminata nel merito.

Di cosa si tratta

Il caso riguarda un ex minatore, esposto per quasi trent’anni alla polvere, già titolare di una rendita INAIL per una broncopneumopatia professionale. In un secondo momento gli veniva diagnosticata anche la silicosi, e chiedeva il riconoscimento del danno biologico per questa nuova patologia. Dopo vari gradi di giudizio e un rinvio dalla Cassazione, la Corte d’appello di Cagliari ha dubitato della legittimità della norma che, secondo il giudice, porterebbe a una duplicazione, totale o parziale, dell’indennizzo.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sull’art. 13, comma 6, secondo e terzo periodo, del d.lgs. n. 38 del 2000, nella parte in cui — a suo dire — conduce a una duplicazione, totale o parziale, dell’indennizzo rispetto alle ipotesi disciplinate dal primo periodo dello stesso comma.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il giudizio non è arrivato all’esame del merito perché l’ordinanza di rimessione presentava carenze nell’impostazione della questione, tali da impedire alla Corte di pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della norma censurata.

Il principio

Per poter essere esaminata, una questione di legittimità costituzionale deve essere prospettata in modo chiaro e completo, con una corretta ricostruzione del quadro normativo e delle ragioni del dubbio. Quando l’ordinanza di rimessione non soddisfa questi requisiti minimi, la Corte ne dichiara la manifesta inammissibilità senza entrare nel merito.

Domande e risposte

Il minatore ha perso il diritto all’indennizzo per la silicosi?

No. La Corte non ha deciso sul diritto all’indennizzo: ha solo dichiarato inammissibile la questione sollevata dal giudice. La controversia prosegue secondo le regole ordinarie davanti al giudice del lavoro.

Cosa vuol dire «manifesta inammissibilità»?

È una pronuncia con cui la Corte, senza esaminare se la norma sia o meno legittima, rileva che la questione non poteva essere proposta in quel modo, ad esempio per come è stata motivata o impostata.

Quali articoli della Costituzione erano stati invocati?

Gli artt. 3 e 38: il primo sul principio di eguaglianza e ragionevolezza, il secondo sul diritto alla tutela previdenziale e assistenziale del lavoratore in caso di malattia o invalidità.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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