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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con l’ordinanza n. 191 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili gli interventi di tredici aspiranti agenti di Polizia esclusi da una procedura di assunzione. Non erano parti del processo da cui nasceva la questione e non avevano un interesse qualificato e diretto rispetto a quel giudizio: non potevano quindi intervenire davanti alla Corte.

Di cosa si tratta

La vicenda nasce da un concorso per allievi agenti della Polizia di Stato. Una norma del 2018 aveva consentito di assumere altri 1.851 candidati scorrendo la graduatoria, ma solo se in possesso, al 1° gennaio 2019, di nuovi requisiti più rigorosi (età non superiore a 26 anni e diploma di scuola superiore, mentre il bando originario chiedeva meno). Alcuni candidati esclusi perché troppo “anziani” hanno impugnato gli atti davanti al TAR Lazio, che ha sollevato la questione costituzionale. Davanti alla Corte sono poi intervenuti altri tredici soggetti nella stessa situazione, chiedendo di partecipare al giudizio.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Lazio aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3, 51, 77 e 97 della Costituzione, la questione sull’art. 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge n. 135 del 2018, nella parte in cui subordina l’assunzione al possesso dei nuovi e più stringenti requisiti. Con questa ordinanza, però, la Corte non decide sul merito: si pronuncia solo sulla richiesta di tredici terzi di intervenire nel giudizio.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi di Luca Bernardinelli e degli altri dodici soggetti. Si trattava di persone non parti del giudizio principale davanti al TAR, che chiedevano di partecipare al giudizio costituzionale facendo valere una situazione analoga a quella dei ricorrenti.

Il principio

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale possono di regola partecipare solo le parti del processo principale. L’intervento di terzi estranei a quel processo è ammesso solo in via eccezionale, quando essi siano titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e non di un interesse soltanto analogo o riflesso.

Domande e risposte

Cosa significa che gli interventi sono «inammissibili»?

Significa che la Corte non ha esaminato nel merito le ragioni di quei tredici soggetti, perché non avevano titolo per partecipare al giudizio costituzionale: non erano parti del processo davanti al TAR.

La Corte ha deciso se la norma sui requisiti è legittima?

No. Con questa ordinanza la Corte si è pronunciata solo sull’ammissibilità degli interventi. La questione di merito sollevata dal TAR Lazio resta da decidere in altra sede.

Chi può intervenire in un giudizio davanti alla Corte costituzionale?

Di norma solo chi era parte nel processo da cui è nata la questione. I terzi possono intervenire solo se hanno un interesse qualificato e direttamente legato al rapporto in discussione, non un interesse semplicemente simile.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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