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I lavoratori somministrati esclusi dalla “stabilizzazione” nella pubblica amministrazione non subiscono una discriminazione incostituzionale. La Corte ha dichiarato non fondata la questione: il contratto di somministrazione non nasce da un concorso pubblico, quindi la posizione del somministrato non è pienamente equiparabile a quella del lavoratore a termine reclutato per concorso.
Di cosa si tratta
L’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017 ha introdotto procedure straordinarie di “stabilizzazione” del precariato pubblico, permettendo l’assunzione a tempo indeterminato di chi avesse maturato determinati requisiti di anzianità. Il comma 9 di quell’articolo, però, esclude da questi benefici i lavoratori utilizzati dalle amministrazioni tramite contratti di somministrazione (lavoro “interinale”). Un autista di scuolabus impiegato per oltre dodici anni dal Comune di Massa con contratti di somministrazione si era visto negare la possibilità di stabilizzazione proprio per via di questa esclusione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Massa, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato la questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza), sostenendo che escludere i somministrati dalla stabilizzazione, a fronte della sostanziale somiglianza con i lavoratori a termine, fosse una ingiustificata disparità di trattamento. La norma impugnata era l’art. 20, comma 9, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione nella parte riferita ai concorsi riservati (comma 2), per difetto di rilevanza, e non fondata la questione riferita alla stabilizzazione diretta (comma 1). L’esclusione dei somministrati non viola l’art. 3 Cost.
Il principio
Il contratto di somministrazione non comporta un rapporto di lavoro diretto tra lavoratore ed ente utilizzatore e non nasce da una procedura selettiva: il rapporto di lavoro intercorre con l’agenzia. Per questo la posizione del somministrato non è sovrapponibile a quella del lavoratore a termine reclutato per concorso, e la diversa disciplina non è irragionevole, anche alla luce del principio di accesso ai pubblici impieghi mediante concorso (art. 97 Cost.).
Domande e risposte
La Corte ha riconosciuto la stabilizzazione ai lavoratori somministrati?
No. La Corte ha dichiarato non fondata la questione: l’esclusione dei somministrati dalla stabilizzazione prevista dall’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017 non è incostituzionale.
Perché il somministrato è trattato diversamente dal lavoratore a termine?
Perché il rapporto del somministrato è con l’agenzia, non con l’ente pubblico, e non deriva da una procedura concorsuale; le due situazioni non sono equiparabili.
Quale principio costituzionale ha richiamato la Corte?
L’art. 97 Cost., secondo cui agli impieghi pubblici si accede di regola mediante concorso, principio che giustifica la differenza di disciplina.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro invocato: si lamentava una disparità di trattamento tra somministrati e lavoratori a termine
- Art. 97 della Costituzione — principio del concorso pubblico richiamato dalla Corte come ragione della diversa disciplina
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