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La Corte ha dichiarato illegittime varie norme della legge pugliese che istituiva i parchi naturali “Costa Ripagnola” e “Mar Piccolo”, perché consentivano interventi edilizi e attività in contrasto con la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
Di cosa si tratta
Con la legge regionale n. 30 del 2020 la Puglia aveva istituito due parchi naturali regionali. Alcune disposizioni, però, permettevano nelle aree protette interventi edilizi (ampliamenti degli edifici esistenti, trasformazioni) e altre attività che, secondo il Governo, abbassavano il livello di tutela ambientale garantito dalla normativa statale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale gli artt. 8, comma 6, 9, comma 1, lettere f), g) e h), 25, comma 5, e 26, comma 1, della legge della Regione Puglia 21 settembre 2020, n. 30, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 6, dell’art. 9, comma 1, lettere f) e g), dell’art. 9, comma 1, lettera h) (limitatamente alla parte sugli ampliamenti del 15%), dell’art. 25, comma 5, e dell’art. 26, comma 1, lettera h). Ha invece dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sulle lettere g), i) e j) dell’art. 26, comma 1.
Il principio
La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e costituisce un livello di protezione che le Regioni possono elevare ma non abbassare; le norme regionali che consentono trasformazioni o usi incompatibili con la protezione delle aree protette invadono tale competenza.
Domande e risposte
Quali norme pugliesi sono state annullate?
L’art. 8, comma 6, l’art. 9, comma 1, lettere f), g) e h) (in parte), l’art. 25, comma 5, e l’art. 26, comma 1, lettera h), della legge reg. Puglia n. 30 del 2020.
Perché la Regione non poteva consentire quegli interventi?
Perché la tutela dell’ambiente è competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.): la Regione può rafforzarla, non ridurla.
Tutte le norme impugnate sono state annullate?
No: per le lettere g), i) e j) dell’art. 26, comma 1, la Corte ha dichiarato le questioni non fondate, nei sensi di cui in motivazione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro: competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, art. 117, secondo comma, lettera s)
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