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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 23 della legge della Regione Puglia in materia di opere e lavori pubblici, sollevata in riferimento alla competenza statale esclusiva sull’ordinamento civile.
Di cosa si tratta
In una controversia tra un’impresa edile e un Comune, davanti alla Corte di cassazione, veniva in rilievo una norma regionale pugliese sui lavori pubblici. La Cassazione dubitava che la Regione potesse disciplinare profili riconducibili all’ordinamento civile, materia riservata allo Stato.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione, sezione prima civile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 2, della legge della Regione Puglia 11 maggio 2001, n. 13, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, senza pronunciarsi nel merito del riparto di competenze.
Il principio
Per ottenere una pronuncia nel merito il giudice rimettente deve motivare adeguatamente la rilevanza della questione e la sua riconducibilità al parametro evocato; in difetto, la questione è dichiarata inammissibile.
Domande e risposte
La Corte ha dichiarato illegittima la norma pugliese?
No. Ha dichiarato la questione inammissibile, quindi non si è pronunciata sulla legittimità della norma regionale.
Cosa riserva allo Stato l’art. 117, secondo comma, lettera l)?
Riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, tra l’altro, l’ordinamento civile, cioè la disciplina dei rapporti tra privati.
Perché una questione finisce dichiarata inammissibile?
Perché presenta vizi processuali, ad esempio una motivazione insufficiente sulla rilevanza, che impediscono alla Corte di esaminarla nel merito.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, unico parametro evocato
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