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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 23 della legge della Regione Puglia in materia di opere e lavori pubblici, sollevata in riferimento alla competenza statale esclusiva sull’ordinamento civile.

Di cosa si tratta

In una controversia tra un’impresa edile e un Comune, davanti alla Corte di cassazione, veniva in rilievo una norma regionale pugliese sui lavori pubblici. La Cassazione dubitava che la Regione potesse disciplinare profili riconducibili all’ordinamento civile, materia riservata allo Stato.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di cassazione, sezione prima civile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 2, della legge della Regione Puglia 11 maggio 2001, n. 13, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, senza pronunciarsi nel merito del riparto di competenze.

Il principio

Per ottenere una pronuncia nel merito il giudice rimettente deve motivare adeguatamente la rilevanza della questione e la sua riconducibilità al parametro evocato; in difetto, la questione è dichiarata inammissibile.

Domande e risposte

La Corte ha dichiarato illegittima la norma pugliese?

No. Ha dichiarato la questione inammissibile, quindi non si è pronunciata sulla legittimità della norma regionale.

Cosa riserva allo Stato l’art. 117, secondo comma, lettera l)?

Riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, tra l’altro, l’ordinamento civile, cioè la disciplina dei rapporti tra privati.

Perché una questione finisce dichiarata inammissibile?

Perché presenta vizi processuali, ad esempio una motivazione insufficiente sulla rilevanza, che impediscono alla Corte di esaminarla nel merito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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