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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla detrazione fiscale per le erogazioni ai partiti politici: la disciplina del 2 per mille non viola il divieto di mandato imperativo né la libertà del parlamentare.
Di cosa si tratta
Lo Stato ha sostituito il finanziamento pubblico diretto dei partiti con forme di contribuzione volontaria dei cittadini, tra cui detrazioni fiscali per le erogazioni liberali. Il giudice tributario dubitava che questo meccanismo incidesse sul libero mandato dei parlamentari, tutelato dalla Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria di primo grado di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 (convertito, con modificazioni, in legge n. 13 del 2014, poi modificato dalla legge n. 190 del 2014), in riferimento all’art. 67 della Costituzione, che sancisce il divieto di mandato imperativo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione: la disciplina della contribuzione volontaria e indiretta ai partiti, comprese le agevolazioni fiscali, non si pone in contrasto con l’art. 67 Cost.
Il principio
Le agevolazioni fiscali a sostegno della contribuzione volontaria ai partiti non incidono sul divieto di mandato imperativo: il libero mandato del parlamentare riguarda l’esercizio delle funzioni rappresentative e non è intaccato dai meccanismi di finanziamento privato dei partiti.
Domande e risposte
La detrazione per le erogazioni ai partiti è costituzionale?
Sì. La Corte ha ritenuto non fondata la questione: la disciplina del 2 per mille e delle erogazioni volontarie non viola la Costituzione.
Cosa tutela l’art. 67 della Costituzione?
Stabilisce che ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, cioè senza obbligo di seguire istruzioni di chi lo ha eletto o finanziato.
Perché il finanziamento volontario non viola il libero mandato?
Perché le agevolazioni fiscali riguardano il sostegno ai partiti da parte dei cittadini e non vincolano l’attività dei singoli parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni.
Norme collegate
- Art. 67 della Costituzione — divieto di mandato imperativo, unico parametro su cui si fonda la decisione
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