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La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni sollevate da Umbria e Toscana contro la semplificazione della gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Sul resto del ricorso, dichiara estinto il processo per rinuncia.

Di cosa si tratta

Il “decreto crescita” del 2019 aveva semplificato la gestione del Fondo di garanzia per le PMI, eliminando un meccanismo che coinvolgeva la Conferenza unificata nell’individuazione delle regioni interessate. Umbria e Toscana ritenevano lese le proprie competenze e il principio di leale collaborazione.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Umbria e la Regione Toscana avevano impugnato l’art. 18, commi 1 e 2, del d.l. n. 34 del 2019, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione, nonche al principio di leale collaborazione; avevano altresi impugnato, poi rinunciandovi, l’art. 10, commi 1 e 2, dello stesso decreto.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 18, commi 1 e 2, del d.l. n. 34 del 2019, e ha dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni sull’art. 10, commi 1 e 2, oggetto di rinuncia.

Il principio

La disciplina del Fondo di garanzia per le PMI rientra in ambiti riconducibili alla competenza statale e non lede le competenze regionali ne il principio di leale collaborazione: la semplificazione del relativo meccanismo gestionale e legittima.

Domande e risposte

Che cosa aveva semplificato il decreto crescita?

La gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, eliminando un passaggio che coinvolgeva la Conferenza unificata.

Che cosa lamentavano Umbria e Toscana?

La lesione delle proprie competenze legislative e finanziarie e del principio di leale collaborazione.

Come ha deciso la Corte?

Ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 18 e ha dichiarato estinto il processo sull’art. 10, oggetto di rinuncia.

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