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La Corte costituzionale dichiara illegittima una norma della Regione Sardegna sulla destagionalizzazione del turismo, nella parte in cui consentiva alle strutture balneari di restare sui litorali fino alla scadenza del titolo, senza adeguato rispetto della tutela paesaggistica. Respinge invece le altre censure.

Di cosa si tratta

Per favorire il turismo durante tutto l’anno, la Sardegna aveva modificato le regole sulla localizzazione delle strutture turistico-ricreative a servizio della balneazione, incidendo sui Piani di utilizzo dei litorali (PUL) e consentendo che le strutture gia assentite permanessero invariate fino alla scadenza del titolo.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato parte della legge reg. Sardegna n. 3 del 2020, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettere l), m) ed s), della Costituzione, allo statuto sardo e all’art. 146 del codice dei beni culturali, lamentando la violazione delle norme sulla tutela del paesaggio e sull’autorizzazione paesaggistica.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 3 del 2020 (che aggiungeva il comma 1-bis all’art. 43 della legge reg. n. 8 del 2015); ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sull’art. 1, comma 2, e non fondate le questioni sull’art. 2, comma 1, lettera b).

Il principio

La tutela del paesaggio costituisce un limite anche per le Regioni a statuto speciale: una disciplina regionale che consente la permanenza di strutture sui litorali senza il pieno rispetto delle norme sull’autorizzazione paesaggistica e sulla tutela del paesaggio (art. 9 Cost.) e costituzionalmente illegittima.

Domande e risposte

Che cosa voleva fare la Regione Sardegna?

Favorire la destagionalizzazione del turismo, modificando le regole sulla localizzazione delle strutture balneari sui litorali.

Quale parte e stata dichiarata illegittima?

La norma che consentiva alle strutture gia assentite di permanere invariate sui litorali fino alla scadenza del titolo, in contrasto con la tutela paesaggistica.

Tutte le censure sono state accolte?

No: la Corte ha accolto la censura sull’art. 2, comma 1, lettera a), ma ha respinto le altre, dichiarandole non fondate.

Norme collegate