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La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni sulla norma che, in piena emergenza Covid, aveva ripristinato l’udienza penale “in presenza” come modalita ordinaria. Il dubbio sul corretto uso del decreto-legge non e stato esaminato nel merito.
Di cosa si tratta
Nella primavera 2020, in piena emergenza pandemica, le regole sullo svolgimento delle udienze penali sono cambiate rapidamente. Un decreto-legge aveva stabilito che, in un certo periodo, l’udienza penale dovesse svolgersi di regola “in presenza”, in apparente contrasto con la legge di conversione di un decreto precedente.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Spoleto aveva sollevato, in riferimento agli artt. 70 e 77 della Costituzione, questioni sull’art. 3, comma 1, lettera d), del d.l. n. 28 del 2020, che aveva modificato l’art. 83, comma 12-bis, del d.l. n. 18 del 2020, ritenendo lesa la funzione legislativa del Parlamento e carenti i presupposti di necessita e urgenza del decreto-legge.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Spoleto.
Il principio
Quando il giudice rimettente censura l’uso del decreto-legge, deve dare conto in modo adeguato della rilevanza e dei presupposti della questione: in difetto, la Corte non puo esaminare nel merito il dubbio sul rispetto degli artt. 70 e 77 della Costituzione.
Domande e risposte
Quale norma era contestata?
La disposizione del d.l. n. 28 del 2020 che, modificando il d.l. n. 18 del 2020, aveva reso l’udienza penale “in presenza” la modalita ordinaria in un dato periodo dell’emergenza Covid.
Quali parametri erano invocati?
Gli artt. 70 e 77 della Costituzione, sulla funzione legislativa del Parlamento e sui presupposti di necessita e urgenza del decreto-legge.
Come ha deciso la Corte?
Ha dichiarato le questioni inammissibili, senza pronunciarsi sul merito.
Norme collegate
- Art. 70 della Costituzione — esercizio della funzione legislativa, parametro invocato
- Art. 77 della Costituzione — presupposti e limiti del decreto-legge, parametro invocato
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