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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 3, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 204 del 2010, che ha inasprito le sanzioni penali a carico dell’armaiolo modificando l’art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sollevata dal Tribunale di Savona.

Di cosa si tratta

Nel recepire una direttiva europea sul controllo delle armi, il legislatore delegato aveva riformulato l’art. 35 del TULPS, prevedendo l’arresto e l’ammenda per la violazione degli obblighi posti a carico dell’armaiolo. Il Tribunale di Savona dubitava che il Governo, con la delega ricevuta, potesse aggravare il trattamento sanzionatorio di reati già esistenti.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Savona, sezione penale, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 204 del 2010 in riferimento all’art. 76 della Costituzione, per asserito eccesso di delega: i criteri della legge delega avrebbero consentito di introdurre sanzioni per fattispecie nuove, non di aggravare quelle di reati preesistenti.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha ritenuto che il legislatore delegato non abbia ecceduto i limiti della delega: l’intervento sull’art. 35 TULPS rientra nei criteri fissati dalla legge delega per l’attuazione della direttiva sul controllo delle armi.

Il principio

Non viola l’art. 76 Cost. il decreto legislativo che, nell’attuare una direttiva europea, modifica il trattamento sanzionatorio di una fattispecie penale, quando tale intervento rientra nei criteri direttivi fissati dalla legge di delega: il sindacato sull’eccesso di delega va condotto interpretando complessivamente i principi e i criteri direttivi.

Domande e risposte

Cos’è l’eccesso di delega?

È il vizio del decreto legislativo che si pone oltre i limiti o i criteri fissati dal Parlamento nella legge di delega. L’art. 76 Cost. vieta al Governo di legiferare al di fuori di tali confini.

L’inasprimento delle sanzioni per l’armaiolo resta valido?

Sì. La Corte ha ritenuto che il legislatore delegato avesse agito entro i limiti della delega, quindi la disciplina sanzionatoria resta in vigore.

Cosa prevede l’art. 76 della Costituzione?

Stabilisce che la funzione legislativa può essere delegata al Governo solo con determinazione di principi e criteri direttivi e per tempo limitato e oggetti definiti.

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