Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con un’ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso da un deputato contro la decisione del Presidente della Camera di non ammettere un suo progetto di legge. Le valutazioni interne sull’ammissibilità delle proposte non sono, di regola, sindacabili davanti alla Corte.
Di cosa si tratta
Un deputato aveva presentato un progetto di legge in materia elettorale, che il Presidente della Camera, con lettera del 10 gennaio 2020, non ammetteva alla presentazione in aula. Ritenendo lesa la propria iniziativa legislativa, il parlamentare ha promosso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
La questione di legittimità costituzionale
L’onorevole Andrea Cecconi ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla decisione del Presidente della Camera di non ammettere il progetto di legge A.C. n. 1781, lamentando la lesione delle attribuzioni di iniziativa legislativa, di discussione e voto e del libero esercizio del mandato parlamentare, in riferimento agli artt. 67, 71 e 72 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal deputato.
Il principio
La decisione sull’ammissibilità e sulla calendarizzazione dei progetti di legge rientra nell’autonomia della Camera e nell’applicazione del suo regolamento. Il singolo deputato non può, di regola, contestarla attraverso il conflitto di attribuzione davanti alla Corte.
Domande e risposte
Cosa aveva chiesto il deputato?
Che la Corte dichiarasse lesa la sua iniziativa legislativa per la mancata ammissione in aula di un suo progetto di legge in materia elettorale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché le decisioni sull’ammissibilità delle proposte di legge attengono all’autonomia regolamentare della Camera e non integrano una lesione delle attribuzioni costituzionali azionabile dal singolo parlamentare.
È una decisione simile a quella sul Senato?
Sì: con la coeva ordinanza n. 186 del 2021 la Corte ha dichiarato inammissibile un analogo conflitto su emendamenti respinti in Senato.
Norme collegate
- Art. 67 della Costituzione — sancisce la rappresentanza della Nazione e l’assenza di vincolo di mandato, base della funzione che il ricorrente riteneva lesa.
- Art. 71 della Costituzione — disciplina l’iniziativa legislativa, attribuzione invocata dal deputato.
- Art. 72 della Costituzione — regola l’esame e l’approvazione delle leggi, parametro del conflitto.
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